Corte costituzionale

Sentenza n. 27/1981

Corte cost., sent. 13 febbraio 1981, n. 27

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
27/1981
Data di deposito
13 febbraio 1981
Data di decisione
10 febbraio 1981
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Giuseppe Ferrari
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:27

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 968 del 27 dicembre 1977
  • art. 33, legge n. 352 del 25 maggio 1970

Parametri

Massime

Massima n. 9383

I quesiti da sottoporre a Referendum debbono essere semplici e chiari, non possono vertere su domande eterogenee, ne` contraddittorie per la richiesta abrogazione di alcune norme di un testo legislativo e non di altre ad esse indissolubilmente legate. In mancanza di tali quesiti il Referendum e` inammissibile.

Massima n. 9384

Il quesito referendario avente ad oggetto l'abrogazione parziale della L. 27 dicembre 1977 n. 968, concernente la disciplina della caccia, ricomprendendo tra le norme da abrogare quelle che consentono l'esercizio della caccia, ma non altre che presuppongono la possibilita` di esercitarla, manca di coerenza ed e` contraddittorio. (Inammissibilita` della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione totale degli artt. 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 29, 30, 33 e 36 e parziale degli artt. 7, 11, 13, 20, 27, 28, 31, della legge 27 dicembre 1977 n. 968, concernente la disciplina della caccia).

Massima n. 15073

Nel giudizio di ammissibilita' del referendum abrogativo e' permesso esclusivamente l'intervento dei promotori del referendum e del Governo: gli uni come portatori della volonta' di coloro che hanno sottoscritto la relativa istanza, l'altro quale rappresentante dello Stato nella sua unita', per assicurare, attraverso tale disciplina, le condizioni necessarie e sufficienti per un legittimo contraddittorio. (Inammissibilita', nel giudizio di ammissibilita' del referendum per l'abrogazione di varie disposizioni della legge 27 dicembre 1977, n. 968 sulla disciplina della caccia, dell'intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia e delle Organizzazioni venatorie). - S. n. 10/1972.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale della legge 27 dicembre 1977, n. 968, iscritta al n. 16 Reg. ref. nei termini indicati in epigrafe, dichiarata legittima con ordinanza del 2 dicembre 1980 dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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