Corte costituzionale

Sentenza n. 25/1981

Corte cost., sent. 10 febbraio 1981, n. 25

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
25/1981
Data di deposito
10 febbraio 1981
Data di decisione
9 febbraio 1981
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Antonino de Stefano
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:25

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 3, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 7, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 8, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 9, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 10, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 45, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 50, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 51, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 54, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 55, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 39, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 40, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 41, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 42, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 43, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 44, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 33, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 34, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 35, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 36, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 37, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 38, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 27, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 28, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 29, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 30, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 31, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 32, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 17, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 18, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 19, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 22, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 23, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 25, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 11, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 12, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 13, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 14, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 15, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 16, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941

Parametri

Massime

Massima n. 9398

Il quesito referendario mirante alla esclusione dalla struttura dei tribunali penali militari dei giudici - ufficiali (chiamati giudici militari in contrapposizione ai magistrati militari che appartengono al ruolo organico del personale civile della giustizia militare), pur nella pluralita` delle norme che ne costituiscono l'oggetto, ha matrice razionalmente unitaria e puo` essere riconosciuto "omogeneo". Per altro aspetto, le norme oggetto del referendum abrogativo in questione, non hanno il carattere di disposizioni a contenuto costituzionalmente vincolato, in quanto non investono l'esistenza stessa dei tribunali militari, voluti e garantiti dalla Costituzione (art. 103, terzo comma, e IV disp. trans.) ma solo un aspetto determinato della loro attuale struttura. (Ammissibilita` della richiesta di referendum abrogativo dell'intero testo degli artt. 2, 7, 10 a 13, 15 a 19, 22, 23, 27 a 42, 54, 55 e di parte degli artt. 3, 8, 9, 14, 25, 43, 44, 45, 50, 51 del R.D. 9 settembre 1941 n. 1022). - cfr. S.n. 16/1978.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione di 41 articoli dell'Ordinamento giudiziario militare, approvato con r.d. 9 settembre 1941, n. 1022, nei termini indicati in epigrafe, dichiarata legittima con ordinanza del 2 dicembre 1980 dell'Ufficio centrale per il reterendum, costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERARARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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