Corte costituzionale

Sentenza n. 22/1981

Corte cost., sent. 10 febbraio 1981, n. 22

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
22/1981
Data di deposito
10 febbraio 1981
Data di decisione
9 febbraio 1981
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Antonino de Stefano
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:22

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto-legge n. 851 del 12 dicembre 1980
  • art. 6, decreto-legge n. 625 del 15 dicembre 1979
  • legge n. 15 del 6 febbraio 1980
  • decreto-legge n. 625 del 15 dicembre 1979

Parametri

Massime

Massima n. 14315

Nel giudizio di ammissibilita' del referendum per l'abrogazione del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 (misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica) convertito in legge 6 febbraio 1980, n. 15, tanto l'art. 6, (concernente il fermo di polizia) che nella sua portata originaria (essendo decorso l'anno di efficacia gia' previsto), non sarebbe piu' applicabile, quanto la norma di proroga (art. 1 del d.l. 12 dicembre 1980, n. 851) non contemplata dal quesito nei termini dichiarati legittimi dall'Ufficio centrale per il referendum (al quale spetta valutare se la richiesta referendaria debba estendersi alla nuova disciplina), vanno esclusi, allo stato, dall'esame e dalla conseguente pronuncia della Corte costituzionale. - S. n. 68/1978.

Massima n. 14316

La esclusione dall'esame della Corte costituzionale, nel giudizio sull'ammissibilita' del referendum, di alcune delle disposizioni della legge della quale si richiede l'abrogazione, non impedisce che le altre, rimaste oggetto dell'unica richiesta referendaria (che, pertanto, in tale ipotesi non si scinde in piu' richieste), vengano unitariamente assoggettate alla consultazione popolare, a meno che, proprio per effetto dell'esclusione, non resti in concreto vulnerata la necessaria omogeneita' del quesito. - S. n. 16/1978.

Massima n. 14317

Le disposizioni del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 (convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1980, n. 15) che - con la esclusione, allo stato, dell'art. 6 (v. precedente massima A) - sono oggetto di richiesta di referendum abrogativo, appaiono informate, pur nella varieta' dei loro contenuti, ad un principio comune, che conferisce alla materia disciplinata un connotato di sostanziale unitarieta'. Come si desume, infatti, dallo stesso suo titolo, l'atto legislativo investito concerne "misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica": esso, pertanto, si colloca storicamente in una fase di emergenza, che ha determinato il legislatore ad apportare modifiche all'intero sistema di prevenzione e repressione nell'ambito penale, in funzione preminente, appunto, della lotta al terrorismo ed alla delinquenza comune. Il quesito referendario pur con la suddetta esclusione - appare quindi, alla luce dei principi gia' enunciati dalla Corte in materia, omogeneo ed univoco, eppertanto la richiesta di abrogazione - in mancanza di alcun'altra ragione di inammissibilita' - va dichiarata ammissibile. - S. n. 16/1978

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, recante "Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica" (convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1980, n. 15), ad eccezione dell'art. 6; richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 2 dicembre 1980 dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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