Corte costituzionale

Sentenza n. 187/1981

Corte cost., sent. 10 dicembre 1981, n. 187

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
187/1981
Data di deposito
10 dicembre 1981
Data di decisione
11 novembre 1981
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Ferrari
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:187

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione siciliana del 21 dicembre 1977

Parametri

  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 4 giugno 1969
  • art. 28, statuto regione Sicilia n. 455 del 15 maggio 1946
  • art. 53, comma 1, Costituzione
  • comma 1, 3, Costituzione

Massime

Massima n. 9364

Il Vice Commissario dello Stato presso la Regione siciliana anche se non espressamente previsto dall'art. 28 dello Statuto della Regione Sicilia, e` legittimato, in quanto vicario di organo amministrativo e non costituzionale, ad impugnare le leggi regionali siciliane davanti alla Corte Costituzionale. - cfr. S.n. 6/1970

Massima n. 9365

L'impugnazione della legge regionale che si autodefinisce interpretativa non e` preclusa dalla mancata impugnazione della legge interpretata.

Massima n. 9366

La legge regionale siciliana che, disponendo in materia tributaria, estende un'esenzione parziale dal pagamento dell'IRPEF a categorie non previste dal d.P.R. n. 597 del 1973, viola, oltreche` la riserva di legge statale sulle esenzioni fiscali, anche il principio di eguaglianza e di solidarieta` contributiva. Pertanto e` incostituzionale, per contrasto con gli artt. 3, primo comma e 53, primo comma Cost. la legge della Regione Sicilia approvata il 21 dicembre 1977.

Massima n. 9367

La legge regionale adottata proprio al fine di superare l'ostacolo rappresentato dal controllo della Corte dei Conti sugli atti amministrativi della regione non puo` dirsi conforme al sistema costituzionale, configurandosi come un caso esemplare di sviamento strumentale della funzione legislativa.

Massima n. 9368

Non fa buon uso della sua potesta` il legislatore che si sostituisce al potere cui e` riservato il compito istituzionale di interpretare la legge, dichiarandone mediante altra legge l'autentico significato con valore obbligatorio per tutti e, quindi, vincolante anche per il giudice, quando non ricorrono quei casi in cui la legge anteriore riveli gravi ed insuperabili anfibologie o abbia dato luogo a contrastanti applicazioni, specie in sede giurisprudenziale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana in data 21 dicembre 1977, recante "Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale 30 gennaio 1956, n. 8, concernente indennità mensile e rimborso spese per missioni al Presidente della Regione ed agli Assessori".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1981.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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