Corte costituzionale
Sentenza n. 178/1981
Corte cost., sent. 26 ottobre 1981, n. 178
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 178/1981
- Data di deposito
- 26 ottobre 1981
- Data di decisione
- 6 ottobre 1981
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Brunetto Bucciarelli Ducci
- Presidente
- GIONFRIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:178
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, legge n. 153 del 30 aprile 1969
- art. 1, comma 2, legge n. 1339 del 12 agosto 1962
- art. 2, comma 2, lett.a, legge n. 1338 del 12 agosto 1962
Parametri
Massime
Massima n. 11538
Nelle ordinanze di rimessione manca ogni precisazione degli elementi di fatto posti a fondamento della questione di costituzionalita` anche in relazione alla applicabilita` al caso di specie della norma denunciata. Alla mancata precisazione degli elementi di fatto si ricollega inoltre nelle ordinanze di rimessione l'assoluto difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione proposta. Pertanto va dichiarata inammissibile la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1, comma 2, l. 12 agosto 1962 n.1339 (in relazione all'art. 23 l. 30 aprile 1969 n. 153), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.
Massima n. 11539
La disposizione impugnata, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia INPS ai titolari di pensioni dirette a carico dello Stato e della pensione di invalidita` INPS ai titolari di pensioni dirette a carico degli enti locali, e` gia` stata dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte, successivamente all'emanazione delle ordinanze di rimessione. Pertanto le relative questioni di legittimita` costituzionale debbono essere dichiarate manifestamente infondate. - cfr. SS. nn. 34/1981, 263/1976
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1. - dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (in relazione all'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153), sollevata dal pretore di Larino con le ordinanze di rimessione nn. 841 e 842 del 1980;
2. - dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338 - già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata, con sentenza n. 34 del 1981 - sollevate dal pretore di Torino e dal tribunale di Trento con le ordinanze nn. 843 del 1980 e 73 del 1981.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1981.
F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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