Corte costituzionale

Sentenza n. 178/1981

Corte cost., sent. 26 ottobre 1981, n. 178

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
178/1981
Data di deposito
26 ottobre 1981
Data di decisione
6 ottobre 1981
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci
Presidente
GIONFRIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:178

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, legge n. 153 del 30 aprile 1969
  • art. 1, comma 2, legge n. 1339 del 12 agosto 1962
  • art. 2, comma 2, lett.a, legge n. 1338 del 12 agosto 1962

Parametri

Massime

Massima n. 11538

Nelle ordinanze di rimessione manca ogni precisazione degli elementi di fatto posti a fondamento della questione di costituzionalita` anche in relazione alla applicabilita` al caso di specie della norma denunciata. Alla mancata precisazione degli elementi di fatto si ricollega inoltre nelle ordinanze di rimessione l'assoluto difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione proposta. Pertanto va dichiarata inammissibile la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1, comma 2, l. 12 agosto 1962 n.1339 (in relazione all'art. 23 l. 30 aprile 1969 n. 153), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.

Massima n. 11539

La disposizione impugnata, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia INPS ai titolari di pensioni dirette a carico dello Stato e della pensione di invalidita` INPS ai titolari di pensioni dirette a carico degli enti locali, e` gia` stata dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte, successivamente all'emanazione delle ordinanze di rimessione. Pertanto le relative questioni di legittimita` costituzionale debbono essere dichiarate manifestamente infondate. - cfr. SS. nn. 34/1981, 263/1976

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1. - dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (in relazione all'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153), sollevata dal pretore di Larino con le ordinanze di rimessione nn. 841 e 842 del 1980;

2. - dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338 - già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata, con sentenza n. 34 del 1981 - sollevate dal pretore di Torino e dal tribunale di Trento con le ordinanze nn. 843 del 1980 e 73 del 1981.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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