Corte costituzionale
Sentenza n. 177/1981
Corte cost., sent. 26 ottobre 1981, n. 177
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 177/1981
- Data di deposito
- 26 ottobre 1981
- Data di decisione
- 6 ottobre 1981
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- GIONFRIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:177
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 1239 del 30 dicembre 1970
- legge n. 889 del 14 novembre 1977
- legge n. 30 del 23 gennaio 1968
Parametri
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- regolamento cee n. 20 del 4 aprile 1962
- regolamento cee n. 2759 del 29 ottobre 1975
- regolamento cee n. 122 del 13 giugno 1967
- art. 11, Costituzione
- regolamento cee n. 827 del 28 giugno 1968
- regolamento cee n. 2142 del 20 ottobre 1970
Massime
Massima n. 9781
Il Presidente del tribunale e` legittimato a promuovere giudizio incidentale di legittimita` costituzionale su disposizioni di legge che disciplinano la materia oggetto del provvedimento monitorio richiestogli (Ammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata nell'ambito del procedimento preordinato all'emanazione del decreto ingiuntivo). - v. Sent. n. 163/1977
Massima n. 9782
La violazione dei regolamenti comunitari da parte della legge dello Stato in tanto e` profilabile in quanto essi precedono nel tempo la suddetta legge, ed in quanto tale legge non risulti rimossa in forza di un qualche titolo che ne determina l'estinzione o la caducazione. Il diritto di visita sanitaria e` stato sopresso con l. 14 novembre 1977 n. 889 che va intesa, in conformita` dello scopo che il legislatore ha perseguito nel dettarla, nel senso che la relativa previsione impositiva si considera rimossa, nella sfera del diritto interno, dal momento in cui essa risulta incompatibile, ai sensi del diritto comunitario, con la proibizione del dazio doganale. E poiche` la l. 30 dicembre 1970 n. 1239 diverge ab initio dagli invocati regolamenti comunitari, ne consegue che la relativa imposizione deve ritenersi abrogata, a partire dalla entrata in vigore della legge medesima per quanto attiene ai diritti di visita pretesi in contrasto con i richiamati regolamenti n. 2142 del 1970 e n. 827 del 1968. Ed anche la l. 23 gennaio 1968 n. 30 risulta caducata retroattivamente con riferimento ai regolamenti comunitari che gia` precludevano la riscossione del diritto di visita. In particolare la l. del 1970 e` investita, sin dalla sua entrata in vigore, non soltanto dall'abrogazione espressa disposta con la l. del 1977, ma dall'autonomo effetto di caducazione implicita per il persistente e ribadito divieto del dazio doganale. La portata della l. n. 889 del 1977 deve estendersi anche agli scambi con i terzi Stati, essendo imposto questo risultato dalle stesse norme comunitarie nelle quali e` sancito il divieto del dazio doganale non soltanto con riferimento alle importazioni da paesi della CEE, ma anche da paesi terzi (come e` stato confermato dalla Corte di giustizia della Comunita` in causa n. 70/77). (Inammissibilita` delle questioni - sollevate per preteso contrasto con l'art. 11 Cost. - per difetto di rilevanza stante l'estinzione o caducazione delle norme censurate). - v. Sent. n. 176/81.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale delle leggi 23 gennaio 1968, n. 30 e 30 dicembre 1970, n. 1239 sollevate, in riferimento all'art. 11 Cost., dal Presidente del Tribunale di Firenze, dal Presidente del Tribunale di Trento e dal Tribunale di Napoli con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1981.
F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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