Corte costituzionale

Sentenza n. 161/1981

Corte cost., sent. 30 luglio 1981, n. 161

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
161/1981
Data di deposito
30 luglio 1981
Data di decisione
26 giugno 1981
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Antonio La Pergola
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:161

Norme oggetto del giudizio

  • provvedimento della commiss. centr. finanza locale del 3 maggio 1976
  • provvedimento della commiss. centr. finanza locale del 22 dicembre 1975
  • provvedimento della commiss. centr. finanza locale del 10 giugno 1977
  • provvedimento della commiss. centr. finanza locale del 4 giugno 1976
  • provvedimento della commiss. centr. finanza locale del 15 luglio 1976
  • provvedimento della commiss. centr. finanza locale del 14 ottobre 1975
  • provvedimento della commiss. centr. finanza locale del 5 maggio 1976

Parametri

Massime

Massima n. 11647

Il Comitato regionale di controllo non e` legittimato a proporre conflitto di attribuzione a "livello interorganico", cioe` tra esso ed un organo dello Stato, in quanto l'asserita autonomia della funzione di controllo non implica che si tratti di un potere dello Stato in seno al quale tale organo sia legittimato a promuovere conflitti con altri poteri; ne` e` legittimato a promuovere conflitto tra enti in quanto il solo organo abilitato a sollevare il conflitto tra Regione e Stato e` il Presidente della Giunta regionale (Inammissibilita` dei conflitti di attribuzione promossi con ordinanza-ricorso dal Comitato regionale di controllo del Veneto nei confronti di provvedimenti della Commissione centrale per la finanza locale relativi a delibere di Amministrazioni provinciali del Veneto.)

Massima n. 11648

A seguito della dichiarazione di illegittimita` costituzionale dell'art. 7 del d.P.R. 19 agosto 1954, n. 988 con sentenza n. 149 del 1981, va escluso che il controllo sugli atti delle Province e dei Comuni da tale norma attribuito alla Commissione centrale per la finanza locale possa coesistere con il controllo esercitato dal Comitato regionale di controllo ex art. 130 Cost.. Cio` in quanto, a norma dell'art. 130 Cost., e` consentito il controllo statale sugli atti degli enti locali, e quindi l'ingerenza dello Stato nella sfera costituzionalmente garantita dei poteri di autonomia solo quando detto controllo, nel connettersi strumentalmente con un fine della collettivita` nazionale, possa trarre specifico ed idoneo fondamento in altre norme della Costituzione, il che, nella specie, non e` dato rilevare (Non spettanza alla Commissione centrale per la finanza locale della competenza a controllare le delibere delle Amministrazioni provinciali, come prevista dall'art. 7 d.P.R. 19 agosto 1954, n. 968; conseguente annullamento di provvedimenti della Commissione per la finanza locale impugnati dalla Regione Veneto). - cfr. S.n. 149/1981.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili, ai sensi dell'art. 39, terzo comma, legge n. 87 del 1953, i conflitti di auribuzione promossi con le ordinanze-ricorso di cui in epigrafe, dal Comitato regionale di controllo del Veneto;

2) dichiara che non spetta alla Commissione centrale per la finanza locale la competenza a controllare le delibere delle Amministrazioni provinciali, come prevista dall'art. 7 d.P.R. 19 agosto 1954, n. 968;

3) annulla in conseguenza i provvedimenti della Commissione per la finanza locale impugnati dalla Regione Veneto con i ricorsi di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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