Corte costituzionale
Sentenza n. 150/1981
Corte cost., sent. 24 luglio 1981, n. 150
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 150/1981
- Data di deposito
- 24 luglio 1981
- Data di decisione
- 26 giugno 1981
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:150
Norme oggetto del giudizio
- ordinanza o provvedimento del pretore del 25 febbraio 1977
Parametri
Massime
Massima n. 11381
I conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato non possono essere sollevati dai singoli Ministri, ma, di regola, dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera consiliare. Il vizio derivante dalla proposizione del conflitto da parte di un singolo Ministro e` tuttavia sanabile, qualora, a seguito di ordinanza della Corte, la notifica del ricorso sia fatta precedere dall'adozione di una conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, depositata in Cancelleria nel termine all'uopo assegnato. - Cfr. Ord.n. 123/1979.
Massima n. 11382
In materia di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, non puo` riconoscersi la legittimazione a proporre il ricorso ai singoli Ministri, ne` basta allo scopo una delega del solo Presidente del Consiglio, occorrendo una deliberazione del Consiglio dei ministri, in quanto e` l'intero Governo che deve prendere parte, in nome dell'unita` di indirizzo politico e amministrativo, ai conflitti tra poteri dello Stato, salva restando, tuttavia, la competenza del Presidente del Consiglio a dichiarare definitivamente la volonta` del potere esecutivo qualora si tratti di attribuzioni ad esso proprie. - Cfr. Ord.n. 49/1977.
Massima n. 11383
Nei conflitti di attribuzione, si impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere solo quando l'atto impugnato risulti annullato con efficacia ex tunc, facendo implicitamente venir meno le affermazioni di competenza determinative del conflitto e privando il ricorrente dell'interesse ad ottenere una decisione sull'appartenenza del potere contestato, laddove il semplice esaurimento degli effetti dell'atto impugnato non basta a far cessare il dibattito circa la spettanza del potere. E quest'ultima ipotesi ha realizzato la revoca, da parte dell'autorita` giudiziaria, dell'atto denunciato (ordinanza pretorile recante divieto di pesca e di commercializzazione del novellame di qualunque specie marina su tutto il territorio nazionale), mediante sentenza istruttoria di proscioglimento per avere la sopravvenuta amnistia estinto qualsiasi reato di pesca abusiva del "bianchetto", e per essere intervenuta una modifica normativa nel settore. - Cfr. SS. nn. 3/1962, 4/1971, 101, 126 e 190/1980.
Massima n. 11384
L'ordinanza del Pretore di Genova 25 febbraio 1977 - recante divieto di pesca e commercializzazione del novellame di qualunque specie marina su tutto il territorio nazionale - va ricondotta nell'ambito dei provvedimenti di cui agli artt. 219 e 220 c.p.p., diretti ad impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori. Detta ordinanza non si esaurisce nella disapplicazione del decreto del Ministro per la marina mercantile 18 gennaio 1977 - recante, ai sensi dell'art. 32 della l. 14 luglio 1965, n. 963, in deroga al generale divieto posto dall'art. 15, autorizzazione alla pesca del novellame di sarda - ma preclude, provvedendo in via generale ed astratta nella materia, l'esercizio del potere governativo di autorizzazione. E' conseguentemente leso l'art. 113, ultimo comma, Cost., in base al quale l'autorita` giudiziaria non puo` contrapporsi o sovrapporsi alle autorita` amministrative, arrogandosi poteri che per legge vanno esercitati dall'esecutivo, fino al punto di eliminare i poteri medesimi. (Non spettanza all'autorita` giudiziaria del potere di vietare la pesca e la commercializzazione, su tutto il territorio nazionale, del novellame di qualunque specie marina; conseguente annullamento dell'ordinanza del Pretore di Genova del 25 febbraio 1977 su ricorso promosso dal Governo).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta al Pretore di Genova di vietare la pesca e la commercializzazione, su tutto il territorio nazionale, del novellame di qualunque specie marina; e, di conseguenza, annulla l'ordinanza pretorile n. 1658/77 R.G. del 25 febbraio 1977.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze