Corte costituzionale

Sentenza n. 150/1981

Corte cost., sent. 24 luglio 1981, n. 150

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
150/1981
Data di deposito
24 luglio 1981
Data di decisione
26 giugno 1981
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Livio Paladin
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:150

Norme oggetto del giudizio

  • ordinanza o provvedimento del pretore del 25 febbraio 1977

Parametri

Massime

Massima n. 11381

I conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato non possono essere sollevati dai singoli Ministri, ma, di regola, dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera consiliare. Il vizio derivante dalla proposizione del conflitto da parte di un singolo Ministro e` tuttavia sanabile, qualora, a seguito di ordinanza della Corte, la notifica del ricorso sia fatta precedere dall'adozione di una conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, depositata in Cancelleria nel termine all'uopo assegnato. - Cfr. Ord.n. 123/1979.

Massima n. 11382

In materia di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, non puo` riconoscersi la legittimazione a proporre il ricorso ai singoli Ministri, ne` basta allo scopo una delega del solo Presidente del Consiglio, occorrendo una deliberazione del Consiglio dei ministri, in quanto e` l'intero Governo che deve prendere parte, in nome dell'unita` di indirizzo politico e amministrativo, ai conflitti tra poteri dello Stato, salva restando, tuttavia, la competenza del Presidente del Consiglio a dichiarare definitivamente la volonta` del potere esecutivo qualora si tratti di attribuzioni ad esso proprie. - Cfr. Ord.n. 49/1977.

Massima n. 11383

Nei conflitti di attribuzione, si impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere solo quando l'atto impugnato risulti annullato con efficacia ex tunc, facendo implicitamente venir meno le affermazioni di competenza determinative del conflitto e privando il ricorrente dell'interesse ad ottenere una decisione sull'appartenenza del potere contestato, laddove il semplice esaurimento degli effetti dell'atto impugnato non basta a far cessare il dibattito circa la spettanza del potere. E quest'ultima ipotesi ha realizzato la revoca, da parte dell'autorita` giudiziaria, dell'atto denunciato (ordinanza pretorile recante divieto di pesca e di commercializzazione del novellame di qualunque specie marina su tutto il territorio nazionale), mediante sentenza istruttoria di proscioglimento per avere la sopravvenuta amnistia estinto qualsiasi reato di pesca abusiva del "bianchetto", e per essere intervenuta una modifica normativa nel settore. - Cfr. SS. nn. 3/1962, 4/1971, 101, 126 e 190/1980.

Massima n. 11384

L'ordinanza del Pretore di Genova 25 febbraio 1977 - recante divieto di pesca e commercializzazione del novellame di qualunque specie marina su tutto il territorio nazionale - va ricondotta nell'ambito dei provvedimenti di cui agli artt. 219 e 220 c.p.p., diretti ad impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori. Detta ordinanza non si esaurisce nella disapplicazione del decreto del Ministro per la marina mercantile 18 gennaio 1977 - recante, ai sensi dell'art. 32 della l. 14 luglio 1965, n. 963, in deroga al generale divieto posto dall'art. 15, autorizzazione alla pesca del novellame di sarda - ma preclude, provvedendo in via generale ed astratta nella materia, l'esercizio del potere governativo di autorizzazione. E' conseguentemente leso l'art. 113, ultimo comma, Cost., in base al quale l'autorita` giudiziaria non puo` contrapporsi o sovrapporsi alle autorita` amministrative, arrogandosi poteri che per legge vanno esercitati dall'esecutivo, fino al punto di eliminare i poteri medesimi. (Non spettanza all'autorita` giudiziaria del potere di vietare la pesca e la commercializzazione, su tutto il territorio nazionale, del novellame di qualunque specie marina; conseguente annullamento dell'ordinanza del Pretore di Genova del 25 febbraio 1977 su ricorso promosso dal Governo).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta al Pretore di Genova di vietare la pesca e la commercializzazione, su tutto il territorio nazionale, del novellame di qualunque specie marina; e, di conseguenza, annulla l'ordinanza pretorile n. 1658/77 R.G. del 25 febbraio 1977.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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