Corte costituzionale
Sentenza n. 137/1981
Corte cost., sent. 25 giugno 1981, n. 137
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 137/1981
- Data di deposito
- 25 giugno 1981
- Data di decisione
- 25 giugno 1981
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alberto Malagugini
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:137
Norme oggetto del giudizio
- art. 304, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 12150
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 304 c.p.p. nella parte in cui non contempla l'integrazione della capacita' del destinatario, infermo di mente, dell'avviso di procedimento, ai fini dell'esercizio del diritto di difesa (sia sotto l'aspetto della difesa tecnica mediante la consapevole scelta - o rinuncia alla scelta - di un difensore di fiducia; sia dell'autodifesa personalmente svolta). L'esigenza avvertita dal giudice a quo, pur meritevole di attenta considerazione, esigerebbe, infatti la produzione di una apposita disciplina, innovativa rispetto al sistema vigente, che non solo affermasse la necessita' dell'interposizione di un soggetto idoneo ad integrare la affievolita capacita' ovvero a supplire alla totale incapacita' di difesa dell'imputato infermo di mente, ma stabilisse, altresi', il tempo e la procedura per un tale adempimento nonche' gli effetti che ne conseguirebbero sullo svolgimento del processo anche in relazione ai poteri conferiti a questo nuovo soggetto. Provvedere su una siffatta domanda implica una serie di scelte affidate alla discrezionalita' del legislatore e quindi eccedente dai poteri della Corte. - S. 186/1973, 95/1975.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 del codice di procedura penale sollevata, con riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. dal Giudice istruttore presso il tribunale di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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