Corte costituzionale

Sentenza n. 129/1981

Corte cost., sent. 10 luglio 1981, n. 129

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
129/1981
Data di deposito
10 luglio 1981
Data di decisione
24 giugno 1981
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Livio Paladin
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:129

Norme oggetto del giudizio

  • decreto sezione giurisdizionale Corte dei conti del 30 ottobre 1979

Parametri

Massime

Massima n. 9659

E' ammissibile il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato relativamente alla pretesa avanzata dalla Corte dei Conti di sottoporre a giudizio contabile i tesorieri della Presidenza della Repubblica, della Camera e del Senato. Spetta, inoltre, ai Presidenti di ciascuna Camera, la legittimazione a ricorrere sulla base di conformi deliberazioni delle rispettive assemblee, in quanto organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta` del potere cui appartengono. E' altresi` legittimato a ricorrere il Presidente della Repubblica, a salvaguardia della sua autonomia e per la sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite, cui si coordinano i compiti del Segretariato Generale; del pari legittimata e` la Sezione prima della Corte dei Conti, cui promana il potere del giudizio di conto. Oggettivamente considerato il conflitto di attribuzione non e` ristretto ai soli casi in cui viene in contestazione l'appartenenza del potere, ma si estende a comprendere anche quelle ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un proprio potere discenda la menomazione di un'altrui sfera di attribuzioni. - cfr. Sent. n. 110 del 1970.

Massima n. 9660

Il fondamento normativo della giurisdizione contabile della Corte dei Conti posto nell'art. 103 comma 2, Cost., non risulta dotato di un'assoluta ed immediata operativita` in tutti i casi. La pretesa capacita` espansiva del T.U. n. 1214 del 1934, incontra i limiti dell'idoneita` oggettiva delle materie e del rispetto delle norme e dei principi costituzionali (Sent. n. 110 del 1970, sent. n. 102 del 1977). L'autonomia ed indipendenza degli organi costituzionali di vertice va riconosciuta non soltanto nella potesta` auto-organizzativa, ma anche nel momento applicativo di tale normazione, cui si riconnette l'esclusione di qualsiasi attivazione di rimedi amministrativi o giurisdizionali. In relazione agli apparati serventi di organi costituzionali, l'esenzione dai giudizi di conto, pure in assenza di una normativa costituzionale dettagliata e specifica, integrata da principi non scritti, consolidatisi attraverso la ripetizione costante dei comportamenti uniformi, e` il diretto riflesso dell'autonomia degli organi costituzionali di vertice. La deroga all'art. 103 comma 2 discende dal riferimento all'art. 64 della Costituzione, per cui "ciascuna camera adotta il proprio regolamento", e dalla necessaria autonomia organizzativa della Presidenza della Repubblica (L. n. 1077 del 1948), i cui regolamenti, per quanto non assimilabili ai regolamenti delle Camere, debbono considerarsi sorretti da un implicito fondamento costituzionale. Non spetta, pertanto, alla Corte dei Conti il potere di sottoporre a giudizio contabile i tesorieri della Presidenza della Repubblica, della Camera e del Senato. Vanno annullati i decreti con cui la Sezione prima giurisdizionale, ha prescritto un termine di sei mesi per la presentazione dei conti relativi alle gestioni che vanno dal 1969 al 1977, nonche` la nota 21 marzo 1980 del direttore della Segreteria presso la Procura generale della Corte dei conti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta alla Sezione I giurisdizionale della Corte dei conti il potere di sottoporre a giudizio di conto i tesorieri della Presidenza della Repubblica, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; e, di conseguenza, annulla i decreti emessi il 30 ottobre 1979, con cui la Sezione I giurisdizionale ha prescritto ai tesorieri stessi il termine di mesi sei per la presentazione dei conti relativi alle gestioni degli anni dal 1969 al 1977, nonché le corrispondenti note 21 marzo 1980 del direttore della segreteria presso la Procura generale della Corte dei conti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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