Corte costituzionale
Sentenza n. 128/1981
Corte cost., sent. 10 luglio 1981, n. 128
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 128/1981
- Data di deposito
- 10 luglio 1981
- Data di decisione
- 24 giugno 1981
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Edoardo Volterra
- Presidente
- GIONFRIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:128
Norme oggetto del giudizio
- art. 69, comma 1, regio decreto n. 680 del 3 marzo 1938
Parametri
Massime
Massima n. 11528
La legislazione in materia di riscatto e` andata via via evolvendosi nel senso di concedere alla preparazione professionale acquisita ogni considerazione ai fini di quiescenza, onde poter immettere, in vista del dettato dell'art. 97 Cost., nelle carriere direttive personale idoneo per preparazione e cultura, altrimenti svantaggiato per l'ingresso nelle pubbliche amministrazioni. Simile evoluzione culmina, per il personale dello Stato, nell'art. 13 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, secondo cui se per l'ammissione in servizio sia stato richiesto, come condizione necessaria, un determinato periodo di iscrizione ad albi professionali, e` ammesso anche il riscatto totale o parziale di detto periodo nonche` dei periodi di pratica necessari per il conseguimento dell'abilitazione professionale. In vista di tale evoluzione normativa, risulta discriminatorio, anche nell'ambito dell'amministrazione comunale, il mancato adeguamento della disposizione denunciata. La circostanza che tale disposizione non preveda la facolta` di riscattare gli anni di iscrizione agli albi professionali, ove questa costituisca necessario requisito all'ammissione in carriera, non e` ormai sorretta da alcun fondamento razionale, valendo anche per i dipendenti in questione la ratio, gia` richiamata, di una vasta ed idonea preparazione professionale, ratio che ben si armonizza con l'art. 97 Cost.. Di conseguenza deve essere dichiarata l'illegittimita` costituzionale dell'art. 69 r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, nella parte in cui non prevede la facolta` di riscattare gli anni di iscrizione agli albi professionali, ove tale iscrizione costituisca necessario requisito all'ammissione in carriera.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare gli anni di iscrizione agli albi professionali, ove tale iscrizione costituisca necessario requisito all'immissione in carriera.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1981
F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
GIUSEPPE FERRARI
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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