Corte costituzionale

Sentenza n. 128/1981

Corte cost., sent. 10 luglio 1981, n. 128

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
128/1981
Data di deposito
10 luglio 1981
Data di decisione
24 giugno 1981
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Edoardo Volterra
Presidente
GIONFRIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:128

Norme oggetto del giudizio

  • art. 69, comma 1, regio decreto n. 680 del 3 marzo 1938

Parametri

Massime

Massima n. 11528

La legislazione in materia di riscatto e` andata via via evolvendosi nel senso di concedere alla preparazione professionale acquisita ogni considerazione ai fini di quiescenza, onde poter immettere, in vista del dettato dell'art. 97 Cost., nelle carriere direttive personale idoneo per preparazione e cultura, altrimenti svantaggiato per l'ingresso nelle pubbliche amministrazioni. Simile evoluzione culmina, per il personale dello Stato, nell'art. 13 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, secondo cui se per l'ammissione in servizio sia stato richiesto, come condizione necessaria, un determinato periodo di iscrizione ad albi professionali, e` ammesso anche il riscatto totale o parziale di detto periodo nonche` dei periodi di pratica necessari per il conseguimento dell'abilitazione professionale. In vista di tale evoluzione normativa, risulta discriminatorio, anche nell'ambito dell'amministrazione comunale, il mancato adeguamento della disposizione denunciata. La circostanza che tale disposizione non preveda la facolta` di riscattare gli anni di iscrizione agli albi professionali, ove questa costituisca necessario requisito all'ammissione in carriera, non e` ormai sorretta da alcun fondamento razionale, valendo anche per i dipendenti in questione la ratio, gia` richiamata, di una vasta ed idonea preparazione professionale, ratio che ben si armonizza con l'art. 97 Cost.. Di conseguenza deve essere dichiarata l'illegittimita` costituzionale dell'art. 69 r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, nella parte in cui non prevede la facolta` di riscattare gli anni di iscrizione agli albi professionali, ove tale iscrizione costituisca necessario requisito all'ammissione in carriera.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare gli anni di iscrizione agli albi professionali, ove tale iscrizione costituisca necessario requisito all'immissione in carriera.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1981

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

GIUSEPPE FERRARI

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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