Corte costituzionale
Sentenza n. 116/1981
Corte cost., sent. 7 luglio 1981, n. 116
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 116/1981
- Data di deposito
- 7 luglio 1981
- Data di decisione
- 23 giugno 1981
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guglielmo Roehrssen
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:116
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 1, legge n. 533 del 11 agosto 1973
- art. 13, comma 3, legge n. 533 del 11 agosto 1973
- art. 14, comma 2, legge n. 533 del 11 agosto 1973
- art. 13, comma 2, legge n. 533 del 11 agosto 1973
Parametri
Massime
Massima n. 11471
La legge n. 533/1973 nel disciplinare il gratuito patrocinio dei lavoratori non abbienti ha abbandonato il sistema dell'affidamento dei relativi compiti ad appositi organi amministrativi, inserendo la relativa procedura nel procedimento giurisdizionale, e attribuendo all'amministrazione, tramite l'Intendenza di finanza, il compito di segnalare gli elementi in ordine alla esistenza ed alla persistenza dei requisiti di legge per l'ammissione al beneficio ed il pagamento delle spese liquidate dal giudice e la prenotazione a debito per la eventualita` della ripetizione degli onorari. Non sussiste alcuna contrapposizione tra autorita` giudiziaria e P.A. sia perche` il giudice agisce in luogo dell'Amministrazione medesima, sia perche` l'art. 11 della legge n. 533/1973 prevede l'intervento dello Stato per chiedere la revoca del provvedimento di ammissione al beneficio. Non e` pertanto fondata - in riferimento all'art. 24 Cost. - la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 13 commi 1, 2 e 3 e 14 comma 2 della L. 11 agosto 1973 n. 533, i quali prevedono l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, la nomina del difensore d'ufficio, e la liquidazione del relativo compenso con provvedimenti giurisdizionali che fanno stato nei confronti della P.A..
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, primo, secondo e terzo comma, e 14, secondo comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533 (recante "Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie"), sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione con le ordinanze del Tribunale di Roma di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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