Corte costituzionale

Sentenza n. 116/1981

Corte cost., sent. 7 luglio 1981, n. 116

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
116/1981
Data di deposito
7 luglio 1981
Data di decisione
23 giugno 1981
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guglielmo Roehrssen
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:116

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 1, legge n. 533 del 11 agosto 1973
  • art. 13, comma 3, legge n. 533 del 11 agosto 1973
  • art. 14, comma 2, legge n. 533 del 11 agosto 1973
  • art. 13, comma 2, legge n. 533 del 11 agosto 1973

Parametri

Massime

Massima n. 11471

La legge n. 533/1973 nel disciplinare il gratuito patrocinio dei lavoratori non abbienti ha abbandonato il sistema dell'affidamento dei relativi compiti ad appositi organi amministrativi, inserendo la relativa procedura nel procedimento giurisdizionale, e attribuendo all'amministrazione, tramite l'Intendenza di finanza, il compito di segnalare gli elementi in ordine alla esistenza ed alla persistenza dei requisiti di legge per l'ammissione al beneficio ed il pagamento delle spese liquidate dal giudice e la prenotazione a debito per la eventualita` della ripetizione degli onorari. Non sussiste alcuna contrapposizione tra autorita` giudiziaria e P.A. sia perche` il giudice agisce in luogo dell'Amministrazione medesima, sia perche` l'art. 11 della legge n. 533/1973 prevede l'intervento dello Stato per chiedere la revoca del provvedimento di ammissione al beneficio. Non e` pertanto fondata - in riferimento all'art. 24 Cost. - la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 13 commi 1, 2 e 3 e 14 comma 2 della L. 11 agosto 1973 n. 533, i quali prevedono l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, la nomina del difensore d'ufficio, e la liquidazione del relativo compenso con provvedimenti giurisdizionali che fanno stato nei confronti della P.A..

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, primo, secondo e terzo comma, e 14, secondo comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533 (recante "Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie"), sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione con le ordinanze del Tribunale di Roma di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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