Corte costituzionale

Sentenza n. 110/1981

Corte cost., sent. 25 giugno 1981, n. 110

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
110/1981
Data di deposito
25 giugno 1981
Data di decisione
7 maggio 1981
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino de Stefano
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:110

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge n. 152 del 8 marzo 1968

Parametri

Massime

Massima n. 11521

Posto che l'indennita` premio di servizio (al pari dell'indennita` di buonuscita per i dipendenti statali) assolve precipuamente una funzione previdenziale e assistenziale, ponendosi accanto alla pensione e ad altre indennita` o prestazioni, nell'ambito del trattamento di quiescenza previsto in favore del personale collocato a riposo o comunque cessato dal servizio e di dati superstiti, non puo`, ove non sussistano valide ragioni, attribuirsi ad alcune categorie di superstiti il diritto tanto alla pensione quanto all'indennita`, e ad altre, che si trovino in eguale relazione assistenziale con il defunto ed in eguale stato di bisogno, solo il diritto alla pensione, ma non anche il diritto all'indennita`. La norma impugnata, nella parte in cui non comprende tra le categorie dei superstiti aventi diritto all'indennita` premio di servizio nella forma indiretta anche i genitori, ultrasessantenni o inabili a proficuo lavoro, nullatenenti e a carico dell'iscritto, da un lato nega a tali soggetti l'indennita` in questione, pur essendo essi titolari del diritto alla pensione; dall'altro, tratta costoro in modo irrazionalmente differenziato rispetto ad altri superstiti che versino in identiche condizioni, e cioe` agli orfani maggiorenni e ai collaterali. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 3 l. 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui non comprende tra le categorie dei superstiti aventi diritto all'indennita` premio di servizio nella forma indiretta, rispettando l'ordine di precedenza indicato dall'art. 7 l. 22 novembre 1962, n.1646, i genitori ultrasessantenni o inabili a proficuo lavoro, nullatenenti e a carico dell'iscritto. - cfr. SS. nn. 82/1973, 115/1979

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui non comprende tra le categorie dei superstiti aventi diritto all'indennità premio di servizio nella forma indiretta, rispettando l'ordine di precedenza indicato dall'art. 7 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, i genitori ultrasessantenni o inabili a proficuo lavoro, nullatenenti e a carico dell'iscritto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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