Corte costituzionale
Sentenza n. 101/1981
Corte cost., sent. 19 giugno 1981, n. 101
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 101/1981
- Data di deposito
- 19 giugno 1981
- Data di decisione
- 29 aprile 1981
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:101
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 27 aprile 1968
- art. 9, legge n. 153 del 30 aprile 1969
Parametri
Massime
Massima n. 11510
Nella fase di transizione tra sistema contributivo e sistema retributivo del calcolo delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, una volta disposto un aumento a vantaggio delle pensioni supplementari liquidate con il sistema contributivo, il legislatore non puo` operare distinzioni tra di esse ai fini del riconoscimento del beneficio a seconda della loro decorrenza temporale, essendo tutte accomunate dal medesimo regime giuridico. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. (restando assorbita la censura relativa all'art. 38 Cost.) - l'art. 1, d.P.R. 27 aprile 1968, n.488, nella parte in cui, prevedendo per le pensioni supplementari l'aumento nella misura di lire 2.400 mensili, lo limita a quelle aventi decorrenza anteriore al 1^ maggio 1968 e non lo estende a quelle, egualmente liquidate con il sistema contributivo, aventi decorrenza posteriore al 30 aprile 1968. - cfr. SS. nn. 128/1973, 187/1976, 37/1977
Massima n. 11511
Nella fase di transizione tra sistema contributivo e sistema retributivo del calcolo delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, una volta disposto un aumento a vantaggio delle pensioni supplementari liquidate con il sistema contributivo, il legislatore non puo` operare distinzioni tra di esse ai fini del riconoscimento del beneficio a seconda della loro decorrenza temporale, essendo tutte accomunate dal medesimo regime giuridico. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. (restando assorbita la censura relativa all'art. 38 Cost.) - l'art. 9 l. n. 153 del 1969, nella parte in cui, prevedendo per le pensioni supplementari l'aumento in misura pari al 10 per cento del loro ammontare, lo limita a quelle aventi decorrenza anteriore al 1^ gennaio 1969, e non lo estende a quelle, egualmente liquidate con il sistema contributivo, aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968. - cfr. SS nn. 128/1973, 187/1976, 37/1977
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), nella parte in cui, prevedendo per le pensioni supplementari l'aumento nella misura di lire 2.400 mensili, lo limita a quelle aventi decorrenza anteriore al 1 maggio 1968 e non lo estende a quelle, egualmente liquidate con il sistema contributivo, aventi decorrenza posteriore al 30 aprile 1968;
b) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui, prevedendo per le pensioni supplementari lo aumento in misura pari al 10 per cento del loro ammontare, lo limita a quelle aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1969, e non lo estende a quelle, egualmente liquidate con il sistema contributivo, aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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