Corte costituzionale

Sentenza n. 101/1981

Corte cost., sent. 19 giugno 1981, n. 101

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
101/1981
Data di deposito
19 giugno 1981
Data di decisione
29 aprile 1981
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino de Stefano
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:101

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 27 aprile 1968
  • art. 9, legge n. 153 del 30 aprile 1969

Parametri

Massime

Massima n. 11510

Nella fase di transizione tra sistema contributivo e sistema retributivo del calcolo delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, una volta disposto un aumento a vantaggio delle pensioni supplementari liquidate con il sistema contributivo, il legislatore non puo` operare distinzioni tra di esse ai fini del riconoscimento del beneficio a seconda della loro decorrenza temporale, essendo tutte accomunate dal medesimo regime giuridico. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. (restando assorbita la censura relativa all'art. 38 Cost.) - l'art. 1, d.P.R. 27 aprile 1968, n.488, nella parte in cui, prevedendo per le pensioni supplementari l'aumento nella misura di lire 2.400 mensili, lo limita a quelle aventi decorrenza anteriore al 1^ maggio 1968 e non lo estende a quelle, egualmente liquidate con il sistema contributivo, aventi decorrenza posteriore al 30 aprile 1968. - cfr. SS. nn. 128/1973, 187/1976, 37/1977

Massima n. 11511

Nella fase di transizione tra sistema contributivo e sistema retributivo del calcolo delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, una volta disposto un aumento a vantaggio delle pensioni supplementari liquidate con il sistema contributivo, il legislatore non puo` operare distinzioni tra di esse ai fini del riconoscimento del beneficio a seconda della loro decorrenza temporale, essendo tutte accomunate dal medesimo regime giuridico. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. (restando assorbita la censura relativa all'art. 38 Cost.) - l'art. 9 l. n. 153 del 1969, nella parte in cui, prevedendo per le pensioni supplementari l'aumento in misura pari al 10 per cento del loro ammontare, lo limita a quelle aventi decorrenza anteriore al 1^ gennaio 1969, e non lo estende a quelle, egualmente liquidate con il sistema contributivo, aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968. - cfr. SS nn. 128/1973, 187/1976, 37/1977

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), nella parte in cui, prevedendo per le pensioni supplementari l'aumento nella misura di lire 2.400 mensili, lo limita a quelle aventi decorrenza anteriore al 1 maggio 1968 e non lo estende a quelle, egualmente liquidate con il sistema contributivo, aventi decorrenza posteriore al 30 aprile 1968;

b) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui, prevedendo per le pensioni supplementari lo aumento in misura pari al 10 per cento del loro ammontare, lo limita a quelle aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1969, e non lo estende a quelle, egualmente liquidate con il sistema contributivo, aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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