Corte costituzionale
Ordinanza n. 90/1981
Corte cost., ord. 1° giugno 1981, n. 90
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 90/1981
- Data di deposito
- 1° giugno 1981
- Data di decisione
- 8 aprile 1981
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Arnaldo Maccarone
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:90
Norme oggetto del giudizio
- art. 27, comma 2, legge n. 513 del 8 agosto 1977
- art. 28, legge n. 513 del 8 agosto 1977
Parametri
Massime
Massima n. 16075
Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 122/1980 e O. n. 194/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 27, secondo comma e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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