Corte costituzionale
Ordinanza n. 9/1981
Corte cost., ord. 28 gennaio 1981, n. 9
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 9/1981
- Data di deposito
- 28 gennaio 1981
- Data di decisione
- 22 gennaio 1981
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:9
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 44, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 10, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
Parametri
Massime
Massima n. 16048
Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 63/1977 e O. nn. 144/1977, 48/1978, 85/1980 e 162/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevate in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria di primo grado di Padova.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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