Corte costituzionale

Ordinanza n. 86/1981

Corte cost., ord. 1° giugno 1981, n. 86

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
86/1981
Data di deposito
1° giugno 1981
Data di decisione
8 aprile 1981
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:86

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
  • art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 688 del 23 dicembre 1974

Parametri

Massime

Massima n. 14509

Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 53, comma primo, Cost. - degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (modificato con d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688), "in quanto non prevedono che l'incremento di valore, soggetto ad INVIM, sia depurato delle variazioni nominali dovute a svalutazione monetaria", postoche': la Corte ha gia' deciso detta questione, dichiarando la illegittimita' costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, "nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore imponibile netto determinano - in relazione al periodo di formazione dell'incremento stesso - ingiustificata disparita' di trattamento tra i soggetti passivi del tributo", e dichiarando non fondate le questioni di costituzionalita' degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 dello stesso d.p.R. 643/72, proposte con riguardo agli artt. 3, 42, 47 e 53 Cost.; nell'ordinanza di rinvio non sono stati prospettati profili nuovi, ne' addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza; successivamente alla decisione della Corte la disciplina normativa dell'INVIM e' stata modificata con decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella legge 12 gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del d.P.R. 643/72, sostituito l'art. 15, e regolato le misure delle aliquote stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art. 16, statuendo che le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti sorti prima della loro entrata in vigore ed a tale data non ancora definiti, "per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non puo' in ogni caso superare quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme precedentemente in vigore" (art. 3), per cui si rende necessario che la Commissione tributaria di provenienza accerti se, ed in qual misura, la questione sollevata sia tuttora rilevante. - S. n. 126/1979. O. nn. 39/1980; 86/1980; 104/1980; 148/1980; 60/1981; 85/1981.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Massa Carrara.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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