Corte costituzionale

Ordinanza n. 85/1981

Corte cost., ord. 1° giugno 1981, n. 85

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
85/1981
Data di deposito
1° giugno 1981
Data di decisione
8 aprile 1981
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:85

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge n. 904 del 16 dicembre 1977
  • art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
  • art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 14508

Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 53, comma primo, Cost. - degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (e successive modificazioni), "in quanto non prevedono che l'incremento di valore, soggetto ad INVIM, sia depurato delle variazioni nominali dovute a svalutazione monetaria", e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, postoche': la Corte ha gia' deciso dette questioni, dichiarando la illegittimita' costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 643/1972 e dell'art. 8 della legge 904/77, "nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore imponibile netto determinano - in relazione al periodo di formazione dell'incremento stesso - ingiustificata disparita' di trattamento tra i soggetti passivi del tributo", e dichiarando non fondate le questioni di costituzionalita' degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 dello stesso d.P.R. 643/72, proposte con riguardo agli artt. 3, 42, 47 e 53 Cost.; nelle ordinanze di rinvio non sono stati prospettati profili nuovi, ne' addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza; successivamente alla decisione della Corte la disciplina normativa dell'INVIM e' stata modificata con decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella legge 12 gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del d.P.R. 643/72, sostituito l'art. 15, e regolato le misure delle aliquote stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art. 16, statuendo che le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti sorti prima della loro entrata in vigore ed a tale data non ancora definiti, "per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non puo' in ogni caso superare quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme precedentemente in vigore" (art. 3), per cui si rende necessario che le Commissioni tributarie di provenienza accertino se, ed in qual misura, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti. - S. n. 126/1979. O. nn. 39/1980; 86/1980; 104/1980; 148/1980; 60/1981; 86/1981.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Massa Carrara e alla Commissione tributaria di primo grado di Larino.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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