Corte costituzionale
Ordinanza n. 21/1981
Corte cost., ord. 10 febbraio 1981, n. 21
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 21/1981
- Data di deposito
- 10 febbraio 1981
- Data di decisione
- 29 gennaio 1981
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:21
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto-legge n. 326 del 17 giugno 1977
- legge n. 510 del 8 agosto 1977
Parametri
Massime
Massima n. 16052
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 132/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal pretore di Carpi, dell'art. 1 del d.l. 17 giugno 1977, n. 326 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degl'immobili urbani), convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1977, n. 510, in riferimento all'art. 3 della Costituzione: questione già dichiarata non fondata con la sentenza n. 132 del 1980.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1981 .
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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