Corte costituzionale
Ordinanza n. 175/1981
Corte cost., ord. 15 ottobre 1981, n. 175
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 175/1981
- Data di deposito
- 15 ottobre 1981
- Data di decisione
- 15 ottobre 1981
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:175
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge della Regione autonoma Sardegna n. 20 del 17 maggio 1957
Parametri
Massime
Massima n. 15104
Riguardo all'art. 6 della legge della Regione Sardegna 17 maggio 1957, n. 20, puo' prospettarsi il dubbio se tale disposizione, nel configurare una sezione della Corte d'appello come ufficio per il referendum popolare, con le relative attribuzioni in ordine alla procedura referendaria, interferisca indebitamente nell'ambito riservato alla legge dello Stato dal precetto costituzionale che governa la produzione delle norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura (art. 108 Cost.). (Questione sollevata d'ufficio dalla Corte costituzionale in quanto rilevante, oltre che non manifestamente infondata, nel giudizio di legittimita' costituzionale relativo allo stesso art. 6 della legge regione Sardegna 17 maggio 1957, n. 20, impugnato dalla Corte d'appello di Cagliari quale sezione per il referendum popolare, sotto il profilo che detta norma avrebbe introdotto l'istituto del referendum abrogativo in violazione dell'art. 32 dello Statuto Speciale Sardo che prevede solo il referendum di tipo sospensivo o preventivo).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dispone la trattazione innanzi a sé della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge regionale sarda n. 20 del 1957, nella parte in cui conferisce alla Corte di appello-Ufficio per il referendum popolare le attribuzioni che concernono le richieste di referendum abrogativo: in riferimento all'art. 108 della Costituzione;
2) ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge;
3) ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1981.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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