Corte costituzionale
Sentenza n. 97/1980
Corte cost., sent. 25 giugno 1980, n. 97
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 97/1980
- Data di deposito
- 25 giugno 1980
- Data di decisione
- 19 giugno 1980
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Astuti
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:97
Norme oggetto del giudizio
- art. 114, legge n. 648 del 10 agosto 1950
- art. 109, legge n. 313 del 18 marzo 1968
- art. 116, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978
- art. 86, comma 1, regio decreto n. 1214 del 12 luglio 1934
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 10071
La natura delle pensioni di guerra, in relazione al carattere risarcitorio ed allo speciale fondamento giuridico, costituito dalla causa di guerra, pur giustificando un regime sostanziale differenziato rispetto a quello proprio delle pensioni ordinarie, volte ad assicurare un trattamento di quiescenza di contenuto remunerativo al termine di un rapporto di impiego o di servizio, non puo' avere rilevanza di fronte alle esigenze di tutela giurisdizionale, che postulano una medesima disciplina dei rimedi avverso i provvedimenti resi in sede amministrativa. In particolare, la prescrizione di un termine perentorio per la proposizione dei ricorsi alla Corte dei Conti in materia di pensione - decorrente dalla notificazione o consegna del provvedimento impugnato - e' gia' stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 8 del 1976 con riferimento alle pensioni civili degli impiegati dello Stato e di altri enti pubblici, perche' riguarda un diritto soggettivo di natura patrimoniale, investendo un provvedimento amministrativo di carattere paritetico e non autoritativo, rispetto al quale la Corte dei Conti ha poteri di merito diretti all'accertamento del diritto stesso. Le medesime argomentazioni valgono in relazione alle pensioni di guerra, senza che rilevi la prescrittibilita' del diritto a chiedere la liquidazione della pensione - connessa alla esigenza di un tempestivo accertamento della dipendenza della morte o invalidita' da causa di servizio o fatto di guerra - poiche' tale diversita' di disciplina non si riflette sulla qualificazione del diritto, ne' sul fondamento della tutela giurisdizionale. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 3 Cost. - gli artt. 114 legge 10 agosto 1950, n. 648, e 109 legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui prescrivono, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensioni, assegni o indennita' di guerra, il termine perentorio di novanta giorni dalla data di notificazione o consegna del provvedimento impugnato. - V. S. nn. 170/1971; 38/1972; 41/1973; 85 e 131/1975; 8/1976; 55/1980.
Massima n. 10072
Vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi, in via conseguenziale (art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87) gli artt. 86, primo comma, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e 116 d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, negli stessi limiti di cui alla contestuale pronuncia riguardante gli artt. 114 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e 109 legge 18 marzo 1968, n. 313, stante la identita' del contenuto precettivo (e cioe' nella parte in cui prescrivono, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensioni, assegni o indennita' di guerra, da parte degli aventi diritto, il termine perentorio di novanta giorni dalla data di notificazione o consegna del provvedimento impugnato).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 114 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e 109 della legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui prescrivono, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensioni, assegni o indennità di guerra, da parte degli aventi diritto, il termine perentorio di novanta giorni dalla data di notificazione o consegna del provvedimento impugnato;
dichiara altresì d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e negli stessi limiti, la illegittimità costituzionale dell'art. 86, primo comma, del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, e dell'articolo 116 del t.u. approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze