Corte costituzionale

Sentenza n. 96/1980

Corte cost., sent. 25 giugno 1980, n. 96

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
96/1980
Data di deposito
25 giugno 1980
Data di decisione
19 giugno 1980
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leopoldo Elia
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:96

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, decreto-legge n. 660 del 5 novembre 1973
  • legge n. 823 del 19 dicembre 1973
  • art. 2, decreto-legge n. 660 del 5 novembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 9749

L'art. 6 del d.l. 5 novembre 1973 n. 660, conv. in l. 19 dicembre 1973 n. 823, limitando il cosiddetto condono tributario per le imposte di registro e ipotecarie e per i diritti catastali alle sole "controversie pendenti" per atti formati anteriormente all'1 gennaio 1973, si applica anche ai contribuenti che, a quella data, non avessero ricevuto notifica di accertamento di valore o ingiunzione di pagamento: pertanto esso non determina alcuna disparita` di trattamento tra i contribuenti che abbiano formato atti prima di quella data. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' dell'art. 6 cit.).

Massima n. 9750

L'art. 2 d.l. 5 novembre 1973 n. 660, conv. in l. 19 dicembre 1973 n. 823, ai fini del cosiddetto condono tributario determina l'imponibile, per i periodi d'imposta relativamente ai quali anteriormente al 31 ottobre 1973 e` stato notificato l'accertamento in misura diversa a seconda dello stato in cui e` pervenuto l'iter dell'accertamento stesso e dell'eventuale relativo procedimento contenzioso: il fatto che l'andamento del detto iter non dipende dalla volonta` dei contribuenti non discrimina irragionevolmente i medesimi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. a) del d.l. 5 novembre 1973, n. 660, così come convertito nella legge 19 dicembre 1973, n. 823, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di 1 grado di Bolzano, con l'ordinanza in epigrafe indicata e, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto - legge 5 novembre 1973, n. 660, nel testo modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 1973, n. 823, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalle Commissioni tributarie di 1 grado Ragusa, di 2 grado di Ravenna, di 1 grado di Napoli, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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