Corte costituzionale

Sentenza n. 9/1980

Corte cost., sent. 30 gennaio 1980, n. 9

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
9/1980
Data di deposito
30 gennaio 1980
Data di decisione
25 gennaio 1980
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:9

Norme oggetto del giudizio

  • art. 59, legge n. 313 del 18 marzo 1968
  • art. 69, legge n. 313 del 18 marzo 1968
  • art. 69, legge n. 648 del 10 agosto 1950

Parametri

Massime

Massima n. 9947

Poiche` il sopravvenuto d.P.R. 3 dicembre 1978, n. 915 dispone solo a far tempo dall'1 gennaio 1979 (art. 133 comma secondo) l'equiparazione della vedova al vedovo ai fini del diritto alla riversibilita` dei trattamenti economici e pensionistici di guerra, resta rilevante per il periodo anteriore la questione di costituzionalita` degli artt. 59 e 69 l. 18 marzo 1968, n. 313 che tale parificazione non prevedono.

Massima n. 10064

Null'altro che la diversita' di sesso, in palese contrasto con l'art. 3 Cost., motiva il deteriore trattamento riservato dalla norma impugnata al vedovo della donna pensionata di guerra, rispetto alla condizione riservata alla vedova del pensionato di guerra. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, nella parte in cui non prevede, accanto alla vedova, anche il vedovo quale soggetto del diritto alla riversibilita' di pensione di guerra gia' fruita dal coniuge deceduto.

Massima n. 10065

Il deteriore trattamento riservato dalla norma impugnata al vedovo della donna pensionata di guerra rispetto alla vedova e' fondato esclusivamente sulla diversita' di sesso, in palese contrasto con l'art. 3 Cost.. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui non prevede, accanto alla vedova, anche il vedovo quale soggetto di diritto al trattamento economico stabilito dalla tabella L annessa alla legge medesima.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, nella parte in cui non prevede, accanto alla vedova, anche il vedovo quale soggetto di diritto alla riversibilità di pensione di guerra già fruita dal coniuge;

2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui non prevede accanto alla vedova, anche il vedovo quale soggetto di diritto del trattamento economico stabilito dall'annessa tabella L.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale. Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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