Corte costituzionale
Sentenza n. 81/1980
Corte cost., sent. 11 giugno 1980, n. 81
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 81/1980
- Data di deposito
- 11 giugno 1980
- Data di decisione
- 5 giugno 1980
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:81
Norme oggetto del giudizio
- art. 264, codice penale militare di pace
- art. 37, comma 1, codice penale militare di pace
- art. 8, legge n. 167 del 23 marzo 1956
Parametri
Massime
Massima n. 9492
L'art. 103, terzo comma, Cost., non garantisce la giurisdizione militare nella sua configurazione precostituzionale, ma solo fissa i limiti massimi entro i quali puo` legittimamente svolgersi la giurisdizione stessa. Non e` di conseguenza fondata la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 37, primo comma, c.p.m.p. e 8 legge 23 marzo 1956 n. 167 (sostitutivo dell'art. 264 c.p.m.p.) sollevata sotto il profilo che tali norme definirebbero i reati militari alla stregua di un criterio formalistico, non integrabile con altri criteri di ordine sostanziale, tali da estendere la giurisdizione dei tribunali militari ai casi in cui si tratti di reati non previsti dalla legge penale militare, pur essendo imputabili a soggetti militari e commessi in danno del servizio militare. Del resto la definizione dell'art. 37 cit., inquadrata nel sistema, non comporta la arbitraria configurabilita` dei reati militari, ma tiene conto del fatto che nei loro elementi materiali costitutivi essi non sono previsti dalla legge penale comune o comunque offendono anche interessi di natura militare. E se anche in singoli casi tali criteri obiettivi siano stati disapplicati, le eventuali censure, ex art. 103, terzo comma, Cost., non potrebbero mai ripercuotersi sull'intera nozione del reato militare, fissata in via generale dall'art. 37 c.p.m.p. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 103, terzo comma, Cost., degli artt. 37, primo comma e 264 (come modificato dall'art. 8 legge 23 marzo 1956 n. 167) c.p.m.p. - cfr. sent. 29/1958.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 37, primo comma, e 264 del codice penale militare di pace, sollevata dal giudice istruttore del tribunale militare territoriale di Padova, in riferimento all'art. 103, terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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