Corte costituzionale

Sentenza n. 8/1980

Corte cost., sent. 30 gennaio 1980, n. 8

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
8/1980
Data di deposito
30 gennaio 1980
Data di decisione
25 gennaio 1980
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Gionfrida
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:8

Norme oggetto del giudizio

  • art. 22, legge n. 903 del 21 luglio 1965
  • art. 13, regio decreto legge n. 636 del 14 aprile 1939

Parametri

Massime

Massima n. 9944

Le disposizioni che subordinano il diritto a pensione di riversibilita` dei collaterali permanentemente inabili al lavoro alla condizione che tale invalidita` sussista "al momento della morte del dante causa" trovano giustificazione razionale nella considerazione che l'invalidita` successivamente insorta evidenzia una eventuale situazione di bisogno che non e` in collegamento temporale e causale con la morte del familiare assicurato o pensionato, onde si pone fuori dalle esigenze di garanzia di "continuita`" di sostentamento cui risponde l'istituto della riversibilita`. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n.636 - modificato dall'art. 2, l. 4 aprile 1952, n.218, e poi sostituito dall'art. 22, l. 21 luglio 1965, n.903 - e dell'art. 24, l. 30 aprile 1969, n.153 nella parte in cui pongono la suddetta condizione). - cfr. S. n. 7/1980.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e la disoccupazione involontaria), modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 e poi sostituito dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), e dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), per la parte in cui subordinano il diritto a pensione di riversibilità dei collaterali permanentemente inabili al lavoro alla condizione che tale invalidità sussista "al momento della morte del dante causa", sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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