Corte costituzionale
Sentenza n. 8/1980
Corte cost., sent. 30 gennaio 1980, n. 8
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 8/1980
- Data di deposito
- 30 gennaio 1980
- Data di decisione
- 25 gennaio 1980
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Gionfrida
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:8
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, legge n. 903 del 21 luglio 1965
- art. 13, regio decreto legge n. 636 del 14 aprile 1939
Parametri
Massime
Massima n. 9944
Le disposizioni che subordinano il diritto a pensione di riversibilita` dei collaterali permanentemente inabili al lavoro alla condizione che tale invalidita` sussista "al momento della morte del dante causa" trovano giustificazione razionale nella considerazione che l'invalidita` successivamente insorta evidenzia una eventuale situazione di bisogno che non e` in collegamento temporale e causale con la morte del familiare assicurato o pensionato, onde si pone fuori dalle esigenze di garanzia di "continuita`" di sostentamento cui risponde l'istituto della riversibilita`. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n.636 - modificato dall'art. 2, l. 4 aprile 1952, n.218, e poi sostituito dall'art. 22, l. 21 luglio 1965, n.903 - e dell'art. 24, l. 30 aprile 1969, n.153 nella parte in cui pongono la suddetta condizione). - cfr. S. n. 7/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e la disoccupazione involontaria), modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 e poi sostituito dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), e dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), per la parte in cui subordinano il diritto a pensione di riversibilità dei collaterali permanentemente inabili al lavoro alla condizione che tale invalidità sussista "al momento della morte del dante causa", sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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