Corte costituzionale
Sentenza n. 73/1980
Corte cost., sent. 20 maggio 1980, n. 73
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 73/1980
- Data di deposito
- 20 maggio 1980
- Data di decisione
- 8 maggio 1980
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:73
Norme oggetto del giudizio
- art. 264, codice penale militare di pace
- art. 8, legge n. 167 del 23 marzo 1956
Parametri
Massime
Massima n. 9487
Entro i limiti della ragionevolezza, appartiene alla discrezionalita` legislativa stabilire e circoscrivere l'ambito di operativita` del simultaneus processus, senza che il diritto processuale debba fare applicazione, a pena d'illegittimita` costituzionale, di alcun criterio rigidamente prefissato. Appare ragionevole la scelta operata con l'art. 264, primo comma, c.p.m.p., nel testo sostituito dall'art. 8 legge 23 marzo 1956 n. 167, che, attuando la parte finale dell'art. 103 Cost., ha statuito la competenza dell'autorita` giudiziaria ordinaria per i giudizi riguardanti delitti commessi "da piu` persone", le une soggette alla legge penale comune e le altre a quella militare; mentre ha escluso la connessione la` dove si tratti dei soli soggetti attivi di reati militari, come si verifica per la connessione soggettiva di cui all'art. 45 n. 3 c.p.p., ivi compresa l'ipotesi del concorso formale. Tale scelta legislativa non contrasta infatti col principio di uguaglianza in quanto la norma ha dovuto contemperare esigenze diverse ed opposte, ma entrambi presenti nell'ordinamento giuridico: assicurando, da un lato, la congiunta cognizione dei casi per i quali risultava impossibile o comunque inopportuno mantenere separati i procedimenti; ma anche garantendo, dall'altro, la competenza del giudice normalmente ritenuto piu` idoneo a risolvere determinate specie di controversie. In vista di un tal bilanciamento si giustifica che l'art. 264 c.p.m.p. non consideri alcune fra le ipotesi previste dall'art. 45 c.p.p. per le quali la connessione si presenta meno stringente o di grado meno elevato, com'e` l'ipotesi di connessione soggettiva. Del resto, la riunione dei procedimenti, non e` l'unico mezzo per consentire l'applicazione dell'art. 81 c.p., che e` sempre possibile purche` i reati successivamente giudicati risultino meno gravi di quelli per i quali sia stata gia' inflitta una condanna, ed essendo consentita la sospensione del dibattimento a tempo indeterminato ex art. 432 c.p.p. per attendere il passaggio in giudicato della sentenza destinata ad infliggere la pena base per la violazione piu` grave. (infondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 264 cod.pen. milit. pace, nella parte in cui esclude il caso del concorso formale tra reati militari e reati comuni dalle ipotesi di connessione e di conseguente competenza dell'autorita` giudiziaria ordinaria). - cfr. sentt. nn. 29/1958, 196/1976.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 264 del codice penale militare di pace, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalle sezioni unite penali della Corte di cassazione, dalla prima sezione penale della Corte stessa e dal tribunale militare territoriale di Padova, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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