Corte costituzionale
Sentenza n. 69/1980
Corte cost., sent. 3 aprile 1980, n. 69
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 69/1980
- Data di deposito
- 3 aprile 1980
- Data di decisione
- 2 aprile 1982
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:69
Norme oggetto del giudizio
- art. 99, ultimo co., regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 11424
E' irrazionale l'art. 99 ultimo comma, legge fallimentare, nella parte in cui esclude, secondo l'interpretazione della norma seguita dalla Cassazione, l'appellabilita` delle sentenze in materia fallimentare rese su crediti di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria. Infatti, detta esclusione non e` giustificata da esigenze di celerita` intrinseche alla procedura concorsuale, in quanto non colpisce tutti i crediti concorsuali. Altrettanto irrazionale e` il trattamento riservato in punto di mezzi di impugnazione della sentenza di primo grado ai portatori di crediti di lavoro e di assistenza e previdenza obbligatoria, a seconda che il datore di lavoro sia in bonis ovvero fallito o in liquidazione coatta amministrativa, atteso che tutti i creditori sono egualmente legittimati a partecipare alla distribuzione, nel rispetto delle legittime cause di prelazione, del ricavo della liquidazione dei beni del debitore (in bonis o no). (Illegittimita` costituzionale in parte qua dell'art. 99, ultimo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui sancisce l'inappellabilita` della sentenza resa su crediti di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 99 ultimo comma r.d. 16 marzo 1942 n. 267, nella parte in cui sancisce l'inappellabilità delle sentenze rese su crediti di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, contemplati negli artt. 409 e 442 c.p.c.; questione sollevata dalla Corte d'appello di Milano con le ordinanze rese il 25 giugno 1980 (n. 271 R.O. 1981), il 25 settembre 1980 (n. 272 R.O. 1981), in numero di tre il 19 novembre 1980 (nn. 269, 270 e 720 R.O. 1981) e in numero di due il 21 gennaio 1981 (nn. 655 e 660 R.O. 1981).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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