Corte costituzionale
Sentenza n. 60/1980
Corte cost., sent. 22 aprile 1980, n. 60
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 60/1980
- Data di deposito
- 22 aprile 1980
- Data di decisione
- 16 aprile 1980
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Astuti
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:60
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 9524
L'art. 1284, comma primo, cod. civ., non contrasta con l'art. 3 Cost., in quanto la situazione di chi, non avendo altro titolo giuridico, ha diritto agli interessi nella misura legale del 5% annuo, non e` raffrontabile con quella di chi, avvalendosi dell'autonomia negoziale, pattuisce la corresponsione di interessi superiori; e, per altro verso, in quanto l'interesse legale, nel vigente sistema normativo, puo` avere carattere corrispettivo o risarcitorio, ma non ha, di regola, funzione reintegrativa dell'inflazione monetaria, la quale solo indirettamente o mediatamente influenza la disciplina del saggio degli interessi legali. (Non fondatezza della questione di costituzionalita` dell'art. 1284, comma primo, cod. civ., sotto i profili della disparita` di trattamento tra creditori, nonche` tra creditori e debitori).
Massima n. 9525
La norma che fissa nel 5% annuo la misura degli interessi legali non costituisce un ostacolo alla formazione del risparmio, che l'art. 47 Cost. tutela come indirizzo generale di politica economica della Repubblica. (Non fondatezza della questione di costituzionalita` dell'art. 1284, comma primo, cod. civ., in riferimento all'art. 47 Cost.). - v. S. n. 29/1975.
Massima n. 9526
L'eventuale adozione di provvedimenti intesi a contenere determinati effetti, diretti o indiretti, della svalutazione monetaria, e` frutto di scelte politiche, riservate alla discrezionalita` del legislatore, le quali sfuggono, di massima, al sindacato di legittimita` costituzionale. - v. S. 126/1979.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1284, primo comma, del codice civile, sollevata dalle ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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