Corte costituzionale

Sentenza n. 60/1980

Corte cost., sent. 22 aprile 1980, n. 60

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
60/1980
Data di deposito
22 aprile 1980
Data di decisione
16 aprile 1980
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Astuti
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:60

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 9524

L'art. 1284, comma primo, cod. civ., non contrasta con l'art. 3 Cost., in quanto la situazione di chi, non avendo altro titolo giuridico, ha diritto agli interessi nella misura legale del 5% annuo, non e` raffrontabile con quella di chi, avvalendosi dell'autonomia negoziale, pattuisce la corresponsione di interessi superiori; e, per altro verso, in quanto l'interesse legale, nel vigente sistema normativo, puo` avere carattere corrispettivo o risarcitorio, ma non ha, di regola, funzione reintegrativa dell'inflazione monetaria, la quale solo indirettamente o mediatamente influenza la disciplina del saggio degli interessi legali. (Non fondatezza della questione di costituzionalita` dell'art. 1284, comma primo, cod. civ., sotto i profili della disparita` di trattamento tra creditori, nonche` tra creditori e debitori).

Massima n. 9525

La norma che fissa nel 5% annuo la misura degli interessi legali non costituisce un ostacolo alla formazione del risparmio, che l'art. 47 Cost. tutela come indirizzo generale di politica economica della Repubblica. (Non fondatezza della questione di costituzionalita` dell'art. 1284, comma primo, cod. civ., in riferimento all'art. 47 Cost.). - v. S. n. 29/1975.

Massima n. 9526

L'eventuale adozione di provvedimenti intesi a contenere determinati effetti, diretti o indiretti, della svalutazione monetaria, e` frutto di scelte politiche, riservate alla discrezionalita` del legislatore, le quali sfuggono, di massima, al sindacato di legittimita` costituzionale. - v. S. 126/1979.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1284, primo comma, del codice civile, sollevata dalle ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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