Corte costituzionale
Sentenza n. 55/1980
Corte cost., sent. 22 aprile 1980, n. 55
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 55/1980
- Data di deposito
- 22 aprile 1980
- Data di decisione
- 16 aprile 1980
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guglielmo Roehrssen
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:55
Norme oggetto del giudizio
- art.unico, legge n. 264 del 28 aprile 1967
- art. 81, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
- art. 11, comma 2, legge n. 46 del 15 febbraio 1958
- art. 1, legge n. 252 del 14 maggio 1969
Parametri
Massime
Massima n. 10070
Le pensioni di guerra, per la loro natura risarcitoria e la mancanza di ogni collegamento con l'esistenza di un rapporto di servizio, non sono assimilabili, sul piano sostanziale, a quelle ordinarie e, pertanto, il relativo ordinamento ha una sua autonomia che giustifica una differente disciplina senza che ne risulti violato il principio di uguaglianza. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, secondo comma, legge 15 febbraio 1958, n. 46, nel testo modificato dall'articolo unico legge 28 aprile 1967, n. 264, e dall'art. 1 legge 14 maggio 1969, n. 252, nonche' dell'art. 81, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sotto il profilo che la previsione, in tale normativa, di una determinata differenza massima di eta' tra i coniugi quale condizione, in materia di pensioni ordinarie dei dipendenti statali, perche' la vedova abbia diritto alla pensione di riversibilita', creerebbe una irrazionale disparita' di trattamento nei confronti delle pensioni di guerra nella cui normativa la predetta condizione non trova riscontro). - V. S. nn. 113/1968; 147/1971; 277/1974; 38/1972; 41/1973; 85/1975; 131/1975.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma secondo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 ("Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato"), nel testo modificato dall'articolo unico della legge 28 aprile 1967, n. 264 e dall'art. 1 della legge 14 maggio 1969, n. 252, e dell'art. 81, comma terzo, del testo unico approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza della Corte dei conti indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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