Corte costituzionale

Sentenza n. 55/1980

Corte cost., sent. 22 aprile 1980, n. 55

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
55/1980
Data di deposito
22 aprile 1980
Data di decisione
16 aprile 1980
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guglielmo Roehrssen
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:55

Norme oggetto del giudizio

  • art.unico, legge n. 264 del 28 aprile 1967
  • art. 81, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
  • art. 11, comma 2, legge n. 46 del 15 febbraio 1958
  • art. 1, legge n. 252 del 14 maggio 1969

Parametri

Massime

Massima n. 10070

Le pensioni di guerra, per la loro natura risarcitoria e la mancanza di ogni collegamento con l'esistenza di un rapporto di servizio, non sono assimilabili, sul piano sostanziale, a quelle ordinarie e, pertanto, il relativo ordinamento ha una sua autonomia che giustifica una differente disciplina senza che ne risulti violato il principio di uguaglianza. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, secondo comma, legge 15 febbraio 1958, n. 46, nel testo modificato dall'articolo unico legge 28 aprile 1967, n. 264, e dall'art. 1 legge 14 maggio 1969, n. 252, nonche' dell'art. 81, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sotto il profilo che la previsione, in tale normativa, di una determinata differenza massima di eta' tra i coniugi quale condizione, in materia di pensioni ordinarie dei dipendenti statali, perche' la vedova abbia diritto alla pensione di riversibilita', creerebbe una irrazionale disparita' di trattamento nei confronti delle pensioni di guerra nella cui normativa la predetta condizione non trova riscontro). - V. S. nn. 113/1968; 147/1971; 277/1974; 38/1972; 41/1973; 85/1975; 131/1975.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma secondo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 ("Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato"), nel testo modificato dall'articolo unico della legge 28 aprile 1967, n. 264 e dall'art. 1 della legge 14 maggio 1969, n. 252, e dell'art. 81, comma terzo, del testo unico approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza della Corte dei conti indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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