Corte costituzionale
Sentenza n. 46/1980
Corte cost., sent. 14 aprile 1980, n. 46
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 46/1980
- Data di deposito
- 14 aprile 1980
- Data di decisione
- 2 aprile 1980
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Rossano
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:46
Norme oggetto del giudizio
- art. 1-quinquies, legge n. 363 del 31 luglio 1975
- art. 7, comma 1, legge n. 253 del 23 maggio 1950
Parametri
Massime
Massima n. 9851
La previsione di un termine triennale dalla data dell'acquisto per poter recedere dal contratto, pone tutti gli acquirenti necessitati a riottenere l'alloggio nella medesima situazione, assicura al conduttore una permanenza di pari durata nell'immobile e mira a tutelare gli inquilini, ritenuti meritevoli di particolare considerazione rispetto ai proprietari. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in relazione all'art. 3 Cost. - dell'art. 7, primo comma, della L. 23 maggio 1950 n. 253 nel testo sostituito dall'art. 1 quinquies, della L. 31 luglio 1975 n. 363 - cosi` dovendo individuarsi la disposizione censurata, erroneamente identificata dal giudice a quo nell'art. 7, della L. n. 253 del 1950 e nel d.dl. 17 giugno 1977 n. 326 - prospettata assumendo che, essendosi preclusa all'acquirente dell'immobile locato l'azione di cessazione della proroga legale del contratto di locazione per la necessita` di disporre dell'alloggio - art. 4, n. 1, della stessa legge n. 253 del 1950 - prima del decorso del termine di tre anni dalla data di acquisto del medesimo, si sarebbe operata una violazione dell'art. 3 Cost., attesa la diversita` di trattamento tra locatori adducenti la stessa necessita`, fondata esclusivamente sulla circostanza della differente epoca di acquisto).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma primo, legge 23 maggio 1950, n. 253 (disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani), nel testo di cui all'art. 1 quinquies legge 31 luglio 1975, n. 363, proposta dal pretore di Padova, con ordinanza 30 giugno 1977, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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