Corte costituzionale

Sentenza n. 45/1980

Corte cost., sent. 14 aprile 1980, n. 45

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
45/1980
Data di deposito
14 aprile 1980
Data di decisione
2 aprile 1980
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Rossano
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:45

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 4, legge n. 253 del 23 maggio 1950
  • art. 2-bis, comma 1, legge n. 351 del 12 agosto 1974

Parametri

Massime

Massima n. 14250

La situazione del convivente more uxorio e` del tutto diversa da quella degli altri soggetti contemplati dalle norme impugnate, essendo tal convivenza soltanto un mero rapporto di fatto, priva del carattere della stabilita`, suscettibile di venir meno in qualsiasi momento e improduttiva di quei diritti e doveri reciproci nascenti dal matrimonio e propri della famiglia legittima. Cio` comporta che una ingiustificata disparita` di trattamento non e` ravvisabile ne` nei confronti del figlio naturale dei conviventi, fondandosi il di lui diritto alla proroga sulla tutela giuridica dei figli nati fuori del matrimonio, giusta l'art. 30, terzo comma, Cost., ne` nei confronti degli altri soggetti, indicati dalle norme accanto al coniuge ed ai figli, trattandosi di soggetti legati al conduttore da rapporti giuridici di parentela o di affinita`. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 2 bis, primo comma, L. 12 agosto 1974 n. 351, e 1 comma quarto, parte prima, della L. 23 maggio 1950 n. 253 nella parte in cui non comprendono fra i beneficiari della proroga legale del contratto di locazione il convivente more uxorio con il conduttore defunto, indicando tassativamente il coniuge, gli eredi i parenti e gli affini del defunto medesimo con lui abitualmente conviventi).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate:

1. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 bis, comma primo, parte prima, legge 12 agosto 1974, n. 351 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 19 giugno 1974, n. 236, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione degli immobili urbani) proposta dal Pretore di Genova, con ordinanza 16 luglio 1977, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

2. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto, parte prima, legge 23 maggio 1950, n. 253 (disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani) proposta dal Tribunale di Milano, con ordinanza 18 gennaio 1979, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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