Corte costituzionale

Sentenza n. 34/1980

Corte cost., sent. 25 marzo 1980, n. 34

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
34/1980
Data di deposito
25 marzo 1980
Data di decisione
20 marzo 1980
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Gionfrida
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:34

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 6, legge n. 833 del 26 novembre 1969

Parametri

Massime

Massima n. 9843

La disposizione impugnata, statuendo che "nel provvedimento che dispone il rilascio per morosita` di un immobile destinato ad uso di abitazione puo` essere concesso al conduttore un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni per il pagamento delle pigioni "scadute" e che "il provvedimento perde la sua efficacia qualora il conduttore paghi le somme dovute entro il termine precedentemente fissato" e` in contrasto con l'art. 3 Cost., da' adito ad una immotivata ed irragionevole disparita` di disciplina nel caso di locazione con clausola risolutiva espressa, nella quale le stesse ragioni che possono, in ipotesi, secondo l'apprezzamento del giudice, giovare al conduttore moroso per essere rimesso in termine a sanare la mora, non valgono invece ad evitargli la risoluzione della locazione ove egli gia` in corso di causa abbia spontaneamente pagato i canoni scaduti. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 4, sesto comma, L. 26 novembre 1969 n. 833, in quanto ricorrendo la ipotesi di clausola risolutiva espressa non consente al giudice di tener conto, ai fini del diniego del rilascio dell'immobile e con gli stessi poteri esercitabili per la concessione del termine di grazia, del pagamento integrale delle pigioni scadute effettuato dal conduttore nel corso del giudizio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara illegittimo l'art. 4, comma sesto, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (Norme relative alle locazioni degli immobili urbani) in quanto, ricorrendo l'ipotesi di clausola risolutiva espressa, non consente al giudice di tener conto, ai fini del diniego del rilascio dell'immobile locato, e con gli stessi poteri di valutazione esercitabili per la concessione del termine di grazia, del pagamento integrale delle pigioni scadute effettuato dal conduttore nel corso del giudizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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