Corte costituzionale
Sentenza n. 34/1980
Corte cost., sent. 25 marzo 1980, n. 34
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 34/1980
- Data di deposito
- 25 marzo 1980
- Data di decisione
- 20 marzo 1980
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Gionfrida
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:34
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 6, legge n. 833 del 26 novembre 1969
Parametri
Massime
Massima n. 9843
La disposizione impugnata, statuendo che "nel provvedimento che dispone il rilascio per morosita` di un immobile destinato ad uso di abitazione puo` essere concesso al conduttore un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni per il pagamento delle pigioni "scadute" e che "il provvedimento perde la sua efficacia qualora il conduttore paghi le somme dovute entro il termine precedentemente fissato" e` in contrasto con l'art. 3 Cost., da' adito ad una immotivata ed irragionevole disparita` di disciplina nel caso di locazione con clausola risolutiva espressa, nella quale le stesse ragioni che possono, in ipotesi, secondo l'apprezzamento del giudice, giovare al conduttore moroso per essere rimesso in termine a sanare la mora, non valgono invece ad evitargli la risoluzione della locazione ove egli gia` in corso di causa abbia spontaneamente pagato i canoni scaduti. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 4, sesto comma, L. 26 novembre 1969 n. 833, in quanto ricorrendo la ipotesi di clausola risolutiva espressa non consente al giudice di tener conto, ai fini del diniego del rilascio dell'immobile e con gli stessi poteri esercitabili per la concessione del termine di grazia, del pagamento integrale delle pigioni scadute effettuato dal conduttore nel corso del giudizio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara illegittimo l'art. 4, comma sesto, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (Norme relative alle locazioni degli immobili urbani) in quanto, ricorrendo l'ipotesi di clausola risolutiva espressa, non consente al giudice di tener conto, ai fini del diniego del rilascio dell'immobile locato, e con gli stessi poteri di valutazione esercitabili per la concessione del termine di grazia, del pagamento integrale delle pigioni scadute effettuato dal conduttore nel corso del giudizio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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