Corte costituzionale
Sentenza n. 179/1980
Corte cost., sent. 22 dicembre 1980, n. 179
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 179/1980
- Data di deposito
- 22 dicembre 1980
- Data di decisione
- 16 dicembre 1980
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:179
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, legge n. 764 del 18 novembre 1975
- art. 3, comma 2, legge n. 764 del 18 novembre 1975
- art. 2, comma 2, legge n. 764 del 18 novembre 1975
- art. 2, tabella a, legge n. 764 del 18 novembre 1975
- art. 6, legge n. 764 del 18 novembre 1975
- art. 7, legge n. 764 del 18 novembre 1975
Parametri
Massime
Massima n. 11796
L'art. 3, primo e secondo comma, della legge 18 novembre 1975 n. 764 implica la suddivisione proporzionale, fra tutte le Regioni interessate, dei vantaggi inerenti al trasferimento dei beni e degli oneri determinati dal trasferimento del personale addetto alla sede centrale dell'ente soppresso "Gioventu` italiana" e percio`, non viola l'art. 117 Cost. e non contraddice il principio di eguaglianza nel trasferimento del personale statale o di altri enti pubblici, alle amministrazioni regionali. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge 18 novembre 1975 n. 764 promossa in relazione all'art. 117 Cost. dalla Regione Lazio) - cfr. sent. n. 243/1974
Massima n. 11797
E' inamissibile, per genericita` delle censure, la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2, secondo comma, e della tabelle a (sui "beni immobili di proprieta` della Gioventu` italiana trasferiti allo Stato") della legge 18 novembre 1975 n. 764 promossa dalla Regione Lazio in quanto la Regione ricorrente non precisa sotto quali profili la riserva allo Stato di beni situati nella citta` di Roma ma eterogenei ed aventi diverse destinazioni venga a porla in una situazione di ingiustificata disparita` di trattamento rispetto alle altre Regioni e non chiarisce a quali titoli e con quali conseguenze il legislatore statale avrebbe dovuto trasferirle i beni stessi in applicazione dell'art. 117 Cost. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2, secondo comma, e della tabella A (sui "beni immobili di proprieta` della Gioventu` italiana trasferiti allo Stato") della legge n. 764 del 1975, promossa dalla Regione Lazio).
Massima n. 11798
Sono invasive della sfera della competenza regionale sullo stato giuridico ed economico del personale addetto alla Regione, le norme della legge statale che - nel disciplinare il trasferimento di personale da un ente soppresso alla Regione - regolano il trattamento di pensione, l'assistenza malattie e l'indennita` di buonuscita dei dipendenti trasferiti anche per il periodo di servizio successivo al trasferimento e da prestare presso la Regione. Vanno pertanto dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 6 e 7 della legge 18 novembre 1975 n. 764 nella parte in cui non fanno salva l'ipotesi che sia autonomamente disposto dalla Regione Lazio - ai fini del trattamento di pensione, dell'assistenza malattie e della buonuscita - circa il periodo di servizio che il personale traferito dall'ente soppresso "Gioventu` italiana" presti alle dipendenze della Regione medesima. Pertanto sono illegittimi costituzionalmente gli artt. 6 e 7 della legge n. 764 del 1975 , nella parte in cui non fanno salva l'ipotesi che sia autonomamente disposto dalla Regione Lazio - ai fini del trattamento di pensione, dell'assistenza malattie e della buonuscita - circa il periodo di servizio che il personale trasferito presti alle dipendenze della Regione medesima.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge 18 novembre 1975, n. 764 (sulla soppressione dell'ente " Gioventù italiana"), promossa dalla Regione Lazio con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, e della tabella A (sui " beni immobili di proprietà della Gioventù italiana trasferiti allo Stato") della legge n. 764 del 1975, promossa dalla Regione Lazio con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 della legge n. 764 del 1975, nella parte in cui non fanno salva l'ipotesi che sia autonomamente disposto dalla Regione Lazio - ai fini del trattamento di pensione, dell'assistenza malattie e della buonuscita - circa il periodo di servizio che il personale trasferito presti alle dipendenze della Regione medesima.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 16 dicembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ONONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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