Corte costituzionale
Sentenza n. 175/1980
Corte cost., sent. 22 dicembre 1980, n. 175
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 175/1980
- Data di deposito
- 22 dicembre 1980
- Data di decisione
- 16 dicembre 1980
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Oronzo Reale
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:175
Norme oggetto del giudizio
- art. 28, legge n. 137 del 4 marzo 1952
- art. 2, legge n. 568 del 25 luglio 1971
Parametri
Massime
Massima n. 11726
Non sussiste violazione del principio di eguaglianza essendo apprezzabili le ragioni che hanno indotto il legislatore a creare norme di agevolazione nei confronti dei profughi non volontari ai quali e` stato consentita l'iscrizione agli albi professionali in deroga a tutte le disposizioni di legge. (Non fondatezza - non dichiarata in dispositivo - della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in relazione all'art. 3 Cost., dell'art. 28, L. 4 marzo 1952 n. 137, nel testo sostituito dall'art. 2, L. 25 luglio 1971 n. 568, nella parte in cui consente l'iscrizione dei profughi negli albi professionali "anche in deroga alle vigenti disposizioni").
Massima n. 16569
La disposizione impugnata, limitandosi a porre come condizione della iscrizione negli Albi professionali la mera esplicazione legale della professione nei territori di provenienza senza precisare alcunche` sulle condizioni per l'accesso alla professione nel territorio di provenienza, non contiene quella garanzia dell'accertamento preventivo dei requisiti di preparazione e capacita` - compreso quello dell'esistenza di un titolo di studio nella materia attinente alla professione - prescritto, ai fini dell'abilitazione all'esercizio professionale, dalla Costituzione che, come ribadito nella decisione di cui alla massima che precede, ha demandato al legislatore ordinario di determinare i criteri e i contenuti dell'esame di Stato, purche` venga ragionevolmente soddisfatta l'esigenza di quell'accertamento della capacita` professionale cui l'esame di Stato e` finalizzato. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 33, quinto comma, Cost. - l'art. 28 della L. 4 marzo 1952 n. 137, nel testo sostituito dall'art. 2 della L. 25 luglio 1971 n. 568, nella parte in cui consente l'iscrizione dei profughi negli Albi professionali senza richiedere il possesso nello Stato di provenienza di requisiti equipollenti a quelli costituzionalmente prescritti nell'or- dinamento italiano. - cfr. S.n. 174/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137 nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 25 luglio 1971, n. 568, nella parte in cui la detta norma consente l'iscrizione dei profughi negli Albi professionali senza richiedere il possesso nello Stato di provenienza di requisiti equipollenti a quelli costituzionalmente prescritti nell'ordinamento italiano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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