Corte costituzionale

Sentenza n. 175/1980

Corte cost., sent. 22 dicembre 1980, n. 175

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
175/1980
Data di deposito
22 dicembre 1980
Data di decisione
16 dicembre 1980
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Oronzo Reale
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:175

Norme oggetto del giudizio

  • art. 28, legge n. 137 del 4 marzo 1952
  • art. 2, legge n. 568 del 25 luglio 1971

Parametri

Massime

Massima n. 11726

Non sussiste violazione del principio di eguaglianza essendo apprezzabili le ragioni che hanno indotto il legislatore a creare norme di agevolazione nei confronti dei profughi non volontari ai quali e` stato consentita l'iscrizione agli albi professionali in deroga a tutte le disposizioni di legge. (Non fondatezza - non dichiarata in dispositivo - della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in relazione all'art. 3 Cost., dell'art. 28, L. 4 marzo 1952 n. 137, nel testo sostituito dall'art. 2, L. 25 luglio 1971 n. 568, nella parte in cui consente l'iscrizione dei profughi negli albi professionali "anche in deroga alle vigenti disposizioni").

Massima n. 16569

La disposizione impugnata, limitandosi a porre come condizione della iscrizione negli Albi professionali la mera esplicazione legale della professione nei territori di provenienza senza precisare alcunche` sulle condizioni per l'accesso alla professione nel territorio di provenienza, non contiene quella garanzia dell'accertamento preventivo dei requisiti di preparazione e capacita` - compreso quello dell'esistenza di un titolo di studio nella materia attinente alla professione - prescritto, ai fini dell'abilitazione all'esercizio professionale, dalla Costituzione che, come ribadito nella decisione di cui alla massima che precede, ha demandato al legislatore ordinario di determinare i criteri e i contenuti dell'esame di Stato, purche` venga ragionevolmente soddisfatta l'esigenza di quell'accertamento della capacita` professionale cui l'esame di Stato e` finalizzato. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 33, quinto comma, Cost. - l'art. 28 della L. 4 marzo 1952 n. 137, nel testo sostituito dall'art. 2 della L. 25 luglio 1971 n. 568, nella parte in cui consente l'iscrizione dei profughi negli Albi professionali senza richiedere il possesso nello Stato di provenienza di requisiti equipollenti a quelli costituzionalmente prescritti nell'or- dinamento italiano. - cfr. S.n. 174/1980.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137 nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 25 luglio 1971, n. 568, nella parte in cui la detta norma consente l'iscrizione dei profughi negli Albi professionali senza richiedere il possesso nello Stato di provenienza di requisiti equipollenti a quelli costituzionalmente prescritti nell'ordinamento italiano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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