Corte costituzionale
Sentenza n. 174/1980
Corte cost., sent. 22 dicembre 1980, n. 174
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 174/1980
- Data di deposito
- 22 dicembre 1980
- Data di decisione
- 16 dicembre 1980
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Oronzo Reale
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:174
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, lett. a, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933
- art. 26, lett. b, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933
- art. 30, lett. b, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933
- legge n. 36 del 22 gennaio 1934
Parametri
Massime
Massima n. 11725
L'art. 33, comma quinto, Cost., nel prescrivere, ai fini dell'abilitazione all'esercizio professionale, un esame di Stato volto ad accertare l'attitudine all'esercizio della professione, demanda al legislatore ordinario la determinazione dei criteri e del contenuto dell'esame stesso, purche` venga ragionevolmente soddisfatta l'esigenza di un accertamento preventivo, fatto con serie garanzie, che assicuri, nell'interesse della collettivita` e dei committenti, che il professionista abbia i requisiti di preparazione e di capacita` occorrenti per il retto esercizio professionale. Tale esigenza viene, nel caso di specie, soddisfatta dalle norme denunciate che, nel determinare in concreto la portata e le modalita` degli esami di accesso alle professioni di procuratore e di avvocato, prevedono strumenti alternativi rispetto all'esame di Stato, disponendo che, in concorso con altri requisiti di esperienza pratica, possano essere iscritti nell'albo di procuratori e in quello degli avvocati i magistrati dell'Ordine militare, i quali, per accedere alla detta magistratura, hanno dovuto sostenere un esame di concorso in materie giuridiche. Ne` l'ammissibilita` di adozione di forme di accertamento della idoneita` equipollenti dell'esame di Stato - gia` prevista dagli artt. 12 del R.D. 19 ottobre 1923 n. 2316 e 20 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2903 per i provenienti dalla magistratura ordinaria che avessero superato il concorso per l'accesso alla relativa carriera - costituisce una deroga all'art. 33, comma quinto, Cost., che richiederebbe una espressa statuizione costituzionale, del tipo di quella prevista dall'art. 106 Cost. ai fini della nomina a consigliere di cassazione per meriti insigni, risultando invece nel caso in questione osservato nella sostanza il precetto costituzionale, in quanto il legislatore ordinario, con giudizio ragionevole e percio` insindacabile dalla Corte costituzionale, ha riconosciuto nell'esame di Stato di concorso per l'accesso alla magistratura uno strumento adeguato all'accertamento della capacita` professionale occorrente ai fini del conseguimento dell'abilitazione alla professione di procuratore. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 33, comma quinto, Cost. - degli artt. 26, lett. b), e 30, lett. a), b) del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito nella L. 22 gennaio 1934 n. 36, nelle parti in cui stabiliscono che hanno diritto di essere iscritti nell'albo dei procuratori e nell'albo degli avvocati "coloro che per cinque anni almeno" e rispettivamente "coloro che per otto anni almeno" "siano stati magistrati dell'Ordine ... militare"). - cfr. S.n. 77/1964.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 26, lett. b) e 30 lett. a) e b) del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, nelle parti in cui stabiliscono che hanno diritto di essere iscritti nell'albo dei procuratori e nell'albo degli avvocati "coloro che per cinque anni almeno" e rispettivamente "coloro che per otto anni almeno" "siano stati magistrati dell'Ordine... militare", questione come in narrativa sollevata dalla Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili - con riferimento allo art. 33, comma quinto, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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