Corte costituzionale
Sentenza n. 155/1980
Corte cost., sent. 2 dicembre 1980, n. 155
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 155/1980
- Data di deposito
- 2 dicembre 1980
- Data di decisione
- 21 novembre 1980
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:155
Norme oggetto del giudizio
- art. 209, comma 2, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 11433
L'esercizio del diritto di difesa in giudizio costituzionalmente garantito impone che, quando un atto amministrativo comprima un diritto soggettivo con effetti estintivi dello stesso in caso di mancato tempestivo esercizio di tutela giurisdizionale, il termine per la tutela giurisdizionale stessa si faccia decorrere non dalla data di comunicazione dell'atto (nella fattispecie deposito dell'elenco dei crediti ammessi o respinti) ma dalla data della cognizione dello stesso da parte del titolare del diritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento. E' percio' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 24 Cost., l'art. 209, secondo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il termine per le opposizioni dei creditori in tutto o in parte esclusi decorra dalla data del deposito, nella cancelleria del tribunale del luogo dove l'impresa in liquidazione coatta amministrativa ha la sede principale, dell'elenco dei crediti ammessi o respinti, formato dal commissario liquidatore, anziche` dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento, con le quali il commissario liquidatore da` notizia dell'avvenuto deposito ai creditori le cui pretese non siano state in tutto o in parte ammesse). - V. sent. nn. 215/1979, 751/1980.
Massima n. 11434
Le questioni escluse dal giudice a quo dal thema decidendum con l'ordinanza di rimessione sono riproponibili nei giudizi di merito se e nei limiti in cui il riesame non risulti precluso dalla sentenza della Corte.
Massima n. 11435
La Corte nell'emettere la propria pronuncia si deve attenere al principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, senza tener conto degli eventuali inconvenienti, che puo` solo segnalare al legislatore, che possano derivare dalla applicazione della pronuncia stessa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 389/1975, 454, 651, 652, 653/1976, e 4, 144, 145 e 428/1977, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 209, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il termine per le opposizioni dei creditori in tutto o in parte esclusi decorra dalla data del deposito, nella cancelleria del tribunale del luogo dove l'impresa in liquidazione coatta amministrativa ha la sede principale, dell'elenco dei crediti ammessi o respinti, formato dal commissario liquidatore, anziché dalle date di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento, con le quali il commissario liquidatore dà notizia dell'avvenuto deposito ai creditori le cui pretese non sono state in tutto o in parte ammesse.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO- ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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