Corte costituzionale

Sentenza n. 155/1980

Corte cost., sent. 2 dicembre 1980, n. 155

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
155/1980
Data di deposito
2 dicembre 1980
Data di decisione
21 novembre 1980
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:155

Norme oggetto del giudizio

  • art. 209, comma 2, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 11433

L'esercizio del diritto di difesa in giudizio costituzionalmente garantito impone che, quando un atto amministrativo comprima un diritto soggettivo con effetti estintivi dello stesso in caso di mancato tempestivo esercizio di tutela giurisdizionale, il termine per la tutela giurisdizionale stessa si faccia decorrere non dalla data di comunicazione dell'atto (nella fattispecie deposito dell'elenco dei crediti ammessi o respinti) ma dalla data della cognizione dello stesso da parte del titolare del diritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento. E' percio' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 24 Cost., l'art. 209, secondo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il termine per le opposizioni dei creditori in tutto o in parte esclusi decorra dalla data del deposito, nella cancelleria del tribunale del luogo dove l'impresa in liquidazione coatta amministrativa ha la sede principale, dell'elenco dei crediti ammessi o respinti, formato dal commissario liquidatore, anziche` dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento, con le quali il commissario liquidatore da` notizia dell'avvenuto deposito ai creditori le cui pretese non siano state in tutto o in parte ammesse). - V. sent. nn. 215/1979, 751/1980.

Massima n. 11434

Le questioni escluse dal giudice a quo dal thema decidendum con l'ordinanza di rimessione sono riproponibili nei giudizi di merito se e nei limiti in cui il riesame non risulti precluso dalla sentenza della Corte.

Massima n. 11435

La Corte nell'emettere la propria pronuncia si deve attenere al principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, senza tener conto degli eventuali inconvenienti, che puo` solo segnalare al legislatore, che possano derivare dalla applicazione della pronuncia stessa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 389/1975, 454, 651, 652, 653/1976, e 4, 144, 145 e 428/1977, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 209, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il termine per le opposizioni dei creditori in tutto o in parte esclusi decorra dalla data del deposito, nella cancelleria del tribunale del luogo dove l'impresa in liquidazione coatta amministrativa ha la sede principale, dell'elenco dei crediti ammessi o respinti, formato dal commissario liquidatore, anziché dalle date di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento, con le quali il commissario liquidatore dà notizia dell'avvenuto deposito ai creditori le cui pretese non sono state in tutto o in parte ammesse.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO- ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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