Corte costituzionale
Sentenza n. 15/1980
Corte cost., sent. 15 febbraio 1980, n. 15
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 15/1980
- Data di deposito
- 15 febbraio 1980
- Data di decisione
- 12 febbraio 1980
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alberto Malagugini
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:15
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 2, legge n. 1646 del 22 novembre 1962
Parametri
Massime
Massima n. 10067
La differente disciplina legislativa delle condizioni di rilevanza, ai fini del trattamento di quiescenza di riversibilita', del matrimonio contratto dal pensionato delle Casse pensioni degli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro, condizioni indicate nella norma denunciata, rispetto a quelle fissate, ai medesimi fini, per il pensionato statale dall'art. 1 legge 14 maggio 1969, n. 252, e dall'art. 81, secondo e terzo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, deve ritenersi priva di qualsiasi razionale giustificazione (in effetti inesistente nella precedente normativa di cui alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, che aveva dettato una disciplina uniforme per le due categorie di dipendenti pubblici), ove si consideri che la portata generale delle disposizioni limitative del diritto a pensione di riversibilita', ancorate a criteri naturalistici ed obiettivi, esclude che le stesse possano essere rapportate ad elementi specifici di questo o quel sistema pensionistico. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui, ai fini del trattamento di quiescenza di riversibilita' delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro: a) non prevede la rilevanza del matrimonio contratto dal pensionato prima del compimento del sessantacinquesimo anno di eta', prescindendosi, in questa ipotesi, da ogni altro requisito; b) richiede che il matrimonio, dal quale non sia nata prole, anche postuma, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di eta', e che la differenza tra i coniugi non superi gli anni venti, anziche' venticinque. - V. S. n. 3/1975.
Massima n. 10068
In applicazione dell'art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87, va dichiarato costituzionalmente illegittimo , in via conseguenziale alla pronuncia parziale relativa all'art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, lo stesso art. 6, secondo comma, nella parte in cui, ai fini del trattamento di quiescenza di riversibilita' delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro, qualora si tratti di titolare di pensione privilegiata, fermi i restanti requisiti di rilevanza, richiede che il matrimonio, dal quale non sia nata prola, anche postuma, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantacinquesimo anno di eta' (mantenendo, detta disposizione, una differenziazione di trattamento rispetto alla disciplina della pensione di riversibilita' del pensionato statale, priva di razionale giustificazione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui, ai fini del trattamento di quiescenza di riversibilità delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro:
a) non prevede la rilevanza del matrimonio contratto dal pensionato prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, prescindendosi in questa ipotesi da ogni altro requisito;
b) richiede che il matrimonio, dal quale non sia nata prole, anche postuma, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di età, e che la differenza di età tra i coniugi non superi gli anni venti, anziché venticinque;
dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, - l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui, ai fini del trattamento di quiescenza di riversibilità delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, qualora si tratti di titolare di pensione di privilegio, fermi i restanti requisiti di rilevanza, richiede che il matrimonio, dal quale non sia nata prole, anche postuma, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantacinquesimo anno di età.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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