Corte costituzionale
Sentenza n. 139/1980
Corte cost., sent. 30 luglio 1980, n. 139
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 139/1980
- Data di deposito
- 30 luglio 1980
- Data di decisione
- 18 luglio 1980
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Gionfrida
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:139
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 9513
Poiche` le cause di improcedibilita` dell'azione penale sono pregiudiziali rispetto alle cause di estinzione del reato, e` del tutto irrilevante una questione di legittimita` costituzionale relativa all'applicazione di una causa di estinzione del reato qualora dagli atti del giudizio a quo e dall'esposizione fattane nell'ordinanza di rinvio risulti che nel caso concreto l'azione penale e` allo stato improcedibile. Nella specie era stato impugnato l'art. 556, terzo comma, cod. pen., il quale prevede che il reato di bigamia e` estinto se il matrimonio contratto precedentemente dal bigamo e` dichiarato nullo ovvero e` annullato il secondo matrimonio per cause diverse dalla bigamia, sotto il profilo della mancata previsione di tale causa di estinzione anche per chi, avendo contratto il secondo matrimonio all'estero in data successiva alla pronuncia di divorzio dal primo, ottenga, tramite la delibazione in Italia della sentenza di divorzio straniera, la relativa annotazione della cessazione del vincolo sui registri dello stato civile. Trattandosi pero` di delitto commesso all'estero, da cittadini italiani, per il quale non era stata presentata ne` la richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, ne` l'istanza della persona offesa, risultava dagli atti che l'azione era allo stato improcedibile. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 556, terzo comma, cod. pen.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 556, comma terzo, cod. pen., sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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