Corte costituzionale

Sentenza n. 139/1980

Corte cost., sent. 30 luglio 1980, n. 139

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
139/1980
Data di deposito
30 luglio 1980
Data di decisione
18 luglio 1980
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Gionfrida
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:139

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 9513

Poiche` le cause di improcedibilita` dell'azione penale sono pregiudiziali rispetto alle cause di estinzione del reato, e` del tutto irrilevante una questione di legittimita` costituzionale relativa all'applicazione di una causa di estinzione del reato qualora dagli atti del giudizio a quo e dall'esposizione fattane nell'ordinanza di rinvio risulti che nel caso concreto l'azione penale e` allo stato improcedibile. Nella specie era stato impugnato l'art. 556, terzo comma, cod. pen., il quale prevede che il reato di bigamia e` estinto se il matrimonio contratto precedentemente dal bigamo e` dichiarato nullo ovvero e` annullato il secondo matrimonio per cause diverse dalla bigamia, sotto il profilo della mancata previsione di tale causa di estinzione anche per chi, avendo contratto il secondo matrimonio all'estero in data successiva alla pronuncia di divorzio dal primo, ottenga, tramite la delibazione in Italia della sentenza di divorzio straniera, la relativa annotazione della cessazione del vincolo sui registri dello stato civile. Trattandosi pero` di delitto commesso all'estero, da cittadini italiani, per il quale non era stata presentata ne` la richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, ne` l'istanza della persona offesa, risultava dagli atti che l'azione era allo stato improcedibile. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 556, terzo comma, cod. pen.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 556, comma terzo, cod. pen., sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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