Corte costituzionale
Sentenza n. 133/1980
Corte cost., sent. 30 luglio 1980, n. 133
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 133/1980
- Data di deposito
- 30 luglio 1980
- Data di decisione
- 18 luglio 1980
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leopoldo Elia
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:133
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 9511
L'art. 164 c.p. (modificato dall'art. 12 d.l. 11 aprile 1974 n. 99, come convertito dalla legge 7 giugno 1974 n. 220) va interpretato nel senso che la sospensione condizionale della pena non puo` concedersi per piu` di due volte nel limite della pena detentiva massima biennale. Non e` irragionevole che la norma precluda la sospensione condizionale per chi e` condannato piu` di due volte con pene che, cumulate, restino nel limite della pena detentiva di due anni mentre la consenta per chi e` condannato, una o due volte, a pene che raggiungano l'entita` predetta. Lo scopo della nuova normativa e` infatti quello di consentire il beneficio solo in caso di recidiva primaria e non gia` di recidiva multipla, e pertanto razionalmente il criterio assunto concerne il numero delle condanne a pena detentiva e non il limite massimo della pena. Coerentemente, quindi, la nuova disciplina piu` favorevole al condannato e` comunque fondata sulla prognosi di ravvedimento, prognosi che diverrebbe sempre meno plausibile una volta che si andasse oltre la recidiva primaria. Nemmeno e` irrazionale che non possa concedersi il beneficio quando il condannato abbia comunque riportato in precedenza due condanne a pena detentiva per delitto. E' infatti ragionevole che, superandosi il limite della doppia condanna a pena detentiva per delitto, perda ogni rilievo la circostanza che la pena complessiva irrogata nelle tre pronunce non superi la durata biennale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 164, secondo comma n. 1 e ultimo comma, cod. pen., nella parte in cui limita a due volte la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 164, secondo comma n. 1 e ultimo comma del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevate dai pretori di Padova e di Roma, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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