Corte costituzionale
Sentenza n. 132/1980
Corte cost., sent. 30 luglio 1980, n. 132
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 132/1980
- Data di deposito
- 30 luglio 1980
- Data di decisione
- 18 luglio 1980
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:132
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 363 del 31 luglio 1975
- art. 1, comma 2, decreto-legge n. 326 del 17 giugno 1977
- legge n. 928 del 23 dicembre 1977
- art. 1, comma 2, decreto-legge n. 77 del 30 marzo 1978
- legge n. 220 del 24 maggio 1978
- legge n. 510 del 8 agosto 1977
- art. 1, decreto-legge n. 849 del 23 dicembre 1976
- art. 1, comma 2, decreto-legge n. 778 del 28 ottobre 1977
- art. 1, decreto-legge n. 255 del 25 giugno 1975
- legge n. 28 del 21 febbraio 1977
- art. 1, decreto-legge n. 228 del 13 maggio 1976
- legge n. 349 del 22 maggio 1976
- art. 1, decreto-legge n. 326 del 17 giugno 1977
- legge n. 351 del 12 agosto 1974
- art. 1, decreto-legge n. 236 del 19 giugno 1974
- art. 1, comma 2, decreto-legge n. 326 del 17 giugno 1976
Parametri
Massime
Massima n. 9834
In una regolamentazione volta a favorire classi meno abbienti, quale quella vincolistica degli immobili urbani destinati ad uso di abitazione, e` giustificata la disparita` di trattamento tra conduttori meritevoli di particolare tutela, ed aventi percio` diritto alla proroga, e conduttori ai quali non v'e` motivo di attribuire tale diritto. La scelta degl'indici di differenziazione tra conduttori, purche` non palesemente irragionevoli, rientra nell'ambito di quella discrezionale valutazione della situazione economica e di mercato, riservata al legislatore, il quale, di volta in volta, ha fatto riferimento, in ragione dello scopo perseguito, ad una varieta` di parametri (data di stipula del contratto, caratteristiche non di lusso dell'immobile, superficie dello stesso, numero dei vani abitabili, indice di affollamento, ecc.) cui pero`, ha accompagnato, a far tempo dal 1967, il requisito del reddito annuo del conduttore, prescrivendo che lo stesso non dovesse superare un determinato ammontare, progressivamente lievitato nel succedersi temporale dei provvedimenti vincolistici. Con cio` si e` voluta ancorare la linea di demarcazione ad un dato obiettivo (il reddito percetto), che evitasse difficolta` di accertamento e rendesse facile e spedita la risoluzione delle possibili controversie, esigenze di semplicita` e speditezza, queste, che si e` temuto di sacrificare ove si fosse, invece, conferito rilievo al dato soggettivo degli oneri gravanti sul conduttore per il sostentamento proprio e dei suoi piu` o meno numerosi familiari. Il legislatore, pertanto, cosi` operando, non ha oltrepassato i limiti di quella discrezionalita` che indubbiamente gli spetta nella individuazione di categorie e di situazioni. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in relazione all'art. 3 Cost. - a) dell'art. 1 del D.L. 25 giugno 1975 n. 255, nel testo sostituito dalla L. di conversione 31 luglio 1975 n. 363; b) dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 849, nel testo sostituito dalla L. di conversione 21 febbraio 1977 n. 28; c) dell'art. 1, comma secondo, del D.L. 17 giugno 1977 n. 326, nel testo modificato dalla L. di conversione 8 agosto 1977 n. 510; d) dell'art. 1, comma secondo, del D.L. 28 ottobre 1977 n. 778, convertito con modificazioni in L. 23 dicembre 1977 n. 928; e) dell'art. 1, comma secondo del D.L. 30 marzo 1978 n. 77, convertito nella L. 24 maggio 1978 n. 220). - cfr. S.n. 132/1972; 225/1976:
Massima n. 9835
La questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 del d.l. 13 maggio 1976 n. 228 (testo sostituito dalla legge di conversione 22 maggio 1976 n. 349) per la parte in cui - richiamando il precedente d.l. n. 255 del 1975 - non attribuisce rilevanza alle variazioni del reddito complessivo netto dei conduttori, sopravvenute fino al momento in cui deve decidersi della proroga risulta gia' risolta nei sensi prospettati dall'ordinanza di rimessione, avendo la Corte dichiarato l'incostituzionalita' della norma richiamata. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. S.n. 225/1976.
Massima n. 9836
Le norme denunziate non fanno riferimento al reddito del locatore relativo ad un determinato anno, sibbene al "reddito complessivo netto", che deve essere calcolato tenendosi conto delle variazioni eventualmente intervenute sino alla definitiva declaratoria sulla domanda di cessazione del rapporto. E cosi` interpretate, esse non appaiono in contrasto con l'invocato parametro costituzionale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1 del d.l. n. 849 del 1976 - nel testo modificato dalla L. di conversione 8 agosto 1977 n. 510 -, nella parte in cui, non attribuiscono rilevanza alle variazioni del reddito complessivo netto dei conduttori, sopravvenute fino al momento in cui deve decidersi sul diritto alla proroga).
Massima n. 9837
E' manifestamente infondata - in quanto le medesime norme denunziate sono state, medio tempore , gia` dichiarate illegittime sotto identico profilo - la questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1 del d.l. 19 giugno 1974 n. 236 (nel testo sostituito dalla L. di conversione 12 agosto 1974 n. 351) e dell'art. 1 del D.L. 25 giugno 1975 n. 255 (nel testo sostituito dalla L. di conversione 31 luglio 1975 n. 363) nella parte in cui non attribuiscono rilevanza alle variazioni del reddito complessivo netto dei conduttori, sopravvenute fino al momento in cui deve decidersi sul diritto alla proroga. - cfr. S.n. 225/1976.
Massima n. 9838
Il legislatore ha collegato il beneficio della proroga alla consistenza del reddito del conduttore entro un determinato limite, progressivamente aumentato (4.000.000; 5.500.000; 8.000.000 annui) per adeguarlo alla situazione economica e di mercato, tenendo conto anche del progressivo aumento del costo della vita e della concomitante svalutazione monetaria. E non puo` dirsi che non abbia esercitato razionalmente il potere discrezionale che gli e` proprio per non aver introdotto un sistema automatico di adeguamento del reddito. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - proposta in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1, comma secondo, del d.l. 17 giugno 1977 n. 326, nel testo modificato dalla L. di conversione 8 agosto 1977 n. 510, nella parte in cui non attribuisce rilevanza all'aumento del costo della vita e della svalutazione della moneta nella determinazione del reddito del conduttore).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
I) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle sottoindicate norme, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze a fianco menzionate:
a) art. 1 del d.l. 25 giugno 1975, n. 255 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani), nel testo sostituito dalla legge di conversione 31 luglio 1975, n. 363 (ordinanze del 20 maggio 1977 e del 9 giugno 1978 del pretore di Legnano);
b) art. 1 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 849 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani), nel testo sostituito dalla legge di conversione 21 febbraio 1977, n. 28 (ordinanze del 9 maggio 1977 del pretore di Legnano e del 21 novembre 1977 del pretore di Modena);
c) art. 1, comma secondo; del d.l. 17 giugno 1977, n. 326 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani), nel testo modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1977, n. 510 (ordinanze del 21 novembre 1977 del pretore di Modena, del 4 marzo, 12 aprile e 2 maggio 1978 del pretore di Voltri, e del 28 marzo 1978 del pretore di Legnano);
d) art. 1, comma secondo, del d.l. 28 ottobre 1977, n. 778 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani), convertito con modificazioni in legge 23 dicembre 1977, n. 928 (ordinanze del 28 marzo e 9 giugno 1978 del pretore di Legnano, del 5 maggio 1978 del pretore di Modena e del 6 novembre 1978 del pretore di Menaggio);
e) art. 1, comma secondo, del d.l. 30 marzo 1978, n. 77 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani), convertito in legge 24 maggio 1978, n. 220 (ordinanze del 5 maggio 1978 del pretore di Modena, e del 6 novembre 1978 del pretore di Menaggio);
II) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 13 maggio 1976, n. 228 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione), nel testo sostituito dalla legge di conversione 22 maggio 1976, n. 349, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza del 10 giugno 1976 del pretore di Palermo;
III) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, l'altra questione di legittimità costituzionale (indicata alla lettera B) del n. 1 della motivazione) dell'art. 1 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 849 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione), nel testo sostituito dalla legge di conversione 21 febbraio 1977, n. 28, e dell'art. 1 del d.l. 17 giugno 1977, n. 326 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani), nel testo modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1977, n. 510, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze del 21 novembre 1977 del pretore di Modena;
IV) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza del 10 giugno 1976 del pretore di Palermo, dell'art. 1 del d.l. 19 giugno 1974, n.236 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani), nel testo sostituito dalla legge di conversione 12 agosto 1974, n. 351, e dell'art. 1 del d.l. 25 giugno 1975, n. 255 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani), nel testo sostituito dalla legge di conversione 31 luglio 1975, n. 363, la cui illegittimità costituzionale è stata già dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 225 del 1976.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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