Corte costituzionale

Sentenza n. 125/1980

Corte cost., sent. 23 luglio 1980, n. 125

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
125/1980
Data di deposito
23 luglio 1980
Data di decisione
17 luglio 1980
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alberto Malagugini
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:125

Norme oggetto del giudizio

  • art. 34, decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 15 dicembre 1959
  • art. 74, legge n. 1196 del 23 ottobre 1960

Parametri

Massime

Massima n. 10015

La legittimazione del giudice istruttore civile a sollevare questioni di legittimita` costituzionale va affermata o negata, secondo che la questione concerna o non concerna disposizioni di legge che egli debba applicare per provvedimenti di competenza sua propria; nella specie la legittimazione sussiste in quanto la questione attiene a un presupposto (regolarita` della notificazione) della dichiarazione di contumacia del convenuto, provvedimento di competenza del giudice istruttore ex artt. 291 e 171 c.p.c.

Massima n. 10016

In materia di sciopero dei pubblici dipendenti, non puo` contestarsi la legittimita` di misure (normative e organizzative), quali la sostituzione degli scioperanti con altro personale, che, senza in nulla coartare la liberta` del lavoratore il quale abbia inteso scioperare, tendano a contenere gli effetti dannosi dello sciopero stesso, specie ove ricadano su servizi pubblici essenziali come, nel caso delle disposizioni denunciate, la funzione giurisdizionale. Ne` e` violato il principio di eguaglianza, in quanto la possibilita` di sostituire i funzionari scioperanti (nella specie, cancellieri) con altro personale si fonda sulla particolare importanza delle loro funzioni e l'indifferibilita` del loro espletamento. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 40 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, e - in riferimento agli artt. 3 e 40 Cost. - dell'art. 74 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, i quali rispettivamente prevedono la sostituzione, in caso di mancanza o impedimento, degli ufficiali giudiziari e dei cancellieri e segretari con messi di conciliazione e con notai e segretari comunali).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale:

- dell'art. 34 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 sollevate, in riferimento all'art. 40 Cost., dal giudice istruttore del tribunale di Lucera con le ordinanze indicate in epigrafe;

- dell'art. 74 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 40 Cost., dal pretore di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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