Corte costituzionale
Sentenza n. 125/1980
Corte cost., sent. 23 luglio 1980, n. 125
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 125/1980
- Data di deposito
- 23 luglio 1980
- Data di decisione
- 17 luglio 1980
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alberto Malagugini
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:125
Norme oggetto del giudizio
- art. 34, decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 15 dicembre 1959
- art. 74, legge n. 1196 del 23 ottobre 1960
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 40, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 10015
La legittimazione del giudice istruttore civile a sollevare questioni di legittimita` costituzionale va affermata o negata, secondo che la questione concerna o non concerna disposizioni di legge che egli debba applicare per provvedimenti di competenza sua propria; nella specie la legittimazione sussiste in quanto la questione attiene a un presupposto (regolarita` della notificazione) della dichiarazione di contumacia del convenuto, provvedimento di competenza del giudice istruttore ex artt. 291 e 171 c.p.c.
Massima n. 10016
In materia di sciopero dei pubblici dipendenti, non puo` contestarsi la legittimita` di misure (normative e organizzative), quali la sostituzione degli scioperanti con altro personale, che, senza in nulla coartare la liberta` del lavoratore il quale abbia inteso scioperare, tendano a contenere gli effetti dannosi dello sciopero stesso, specie ove ricadano su servizi pubblici essenziali come, nel caso delle disposizioni denunciate, la funzione giurisdizionale. Ne` e` violato il principio di eguaglianza, in quanto la possibilita` di sostituire i funzionari scioperanti (nella specie, cancellieri) con altro personale si fonda sulla particolare importanza delle loro funzioni e l'indifferibilita` del loro espletamento. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 40 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, e - in riferimento agli artt. 3 e 40 Cost. - dell'art. 74 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, i quali rispettivamente prevedono la sostituzione, in caso di mancanza o impedimento, degli ufficiali giudiziari e dei cancellieri e segretari con messi di conciliazione e con notai e segretari comunali).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale:
- dell'art. 34 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 sollevate, in riferimento all'art. 40 Cost., dal giudice istruttore del tribunale di Lucera con le ordinanze indicate in epigrafe;
- dell'art. 74 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 40 Cost., dal pretore di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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