Corte costituzionale

Sentenza n. 122/1980

Corte cost., sent. 23 luglio 1980, n. 122

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
122/1980
Data di deposito
23 luglio 1980
Data di decisione
17 luglio 1980
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Arnaldo Maccarone
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:122

Norme oggetto del giudizio

  • art. 28, legge n. 513 del 8 agosto 1977
  • art. 27, comma 2, legge n. 513 del 8 agosto 1977

Parametri

Massime

Massima n. 9562

La nuova disciplina della cessione degli alloggi di edilizia popolare, recata dagli artt. 27, comma 2^, e 28 della l. 8 agosto 1977 n. 513, e` la risultante di una scelta legislativa di politica economica e come tale rientrante nella discrezionalita` del legislatore. La innovazione dei prezzi di cessione degli alloggi, rispetto ai criteri piu` favorevoli previgenti per le domande di riscatto gia` presentate ed in pendenza della stipula del relativo contratto, non determina disparita` di trattamento tra assegnatari per effetto del riferimento al momento della stipula del contratto ai fini della operativita` delle nuove norme, dal momento che permane negli interessati la titolarita` del diritto soggettivo alla cessione in proprieta` e la stipula del contratto non e` atto rimesso alla discrezionalita` dell'ente. Secondo la giurisprudenza costante della Corte, non contrasta con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato ad una stessa categoria di soggetti in momenti diversi nel tempo, in relazione al verificarsi di circostanze di fatto che debbono ritenersi una inevitabile conseguenza della successione delle norme. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 27, comma 2, e 28 della l. 8 agosto 1977 n. 513, in riferimento all'art. 3 Cost.). cfr.: Sentt. nn. 109/71, 69/75, 63/77.

Massima n. 9563

La nuova disciplina recata dagli artt. 27, comma 2^, e 28 della l. 8 agosto 1977, n. 513, in tema di riduzione del prezzo di cessione degli alloggi di edilizia economica e popolare in caso di pagamento in contanti, non determina una ingiustificata disparita` di trattamento tra i soggetti che conseguono la proprieta` dopo l'entrata in vigore delle nuove norme e coloro che l'abbiano invece gia` conseguita senza il suddetto beneficio, dal momento che le condizioni di maggior favore previste per i pagamenti in contanti (rispetto a quelli a rate) rispondono ad un criterio di razionalita` in considerazione della carente disponibilita` di fondi nel settore e della funzione correttiva svolta al riguardo dalla riscossione dei prezzi in contanti piuttosto che a mezzo di lunghe rateazioni. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 27, comma 2, e 28 della l. 8 agosto 1977 n. 513 in riferimento all'art. 3 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 27, secondo comma, e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, come in epigrafe sollevate dai tribunali di Venezia, Genova, Roma, Pavia, La Spezia e Milano con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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