Corte costituzionale
Sentenza n. 121/1980
Corte cost., sent. 23 luglio 1980, n. 121
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 121/1980
- Data di deposito
- 23 luglio 1980
- Data di decisione
- 17 luglio 1980
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leopoldo Elia
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:121
Norme oggetto del giudizio
- art. 102, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 93, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
Parametri
Massime
Massima n. 9507
A seguito dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1973, n. 933, che ha abrogato l'art. 113, ult. comma, del t.u. delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, ossia la disposizione che vietava di applicare i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale per i reati elettorali commessi in occasione delle elezioni politiche previsti dal medesimo t.u., e` venuta a mancare qualsiasi valida ragione che giustifichi il permanere, in tema di concessione dei detti benefici, di un trattamento piu` severo per i reati commessi in occasione di elezioni per i consigli dei comuni, delle province e delle regioni a statuto ordinario. Ammesso, infatti, che il principio democratico (artt. 1, 48, 55, 56, 75, 122 Cost.) conferisca alla materia elettorale tale rilievo da giustificare la deroga al diritto penale comune in tema di benefici applicabili dal giudice, e` tuttavia del tutto irrazionale ed arbitraria l'ulteriore differenziazione interna alla materia determinatasi per effetto dello jus superveniens, che ha prodotto intollerabili disparita` di trattamento di situazioni quantomeno analoghe. Per il gioco dei rinvii tra diversi corpi di norme, risulta invero che il divieto di applicazione dei benefici in questione non e` piu` operante per i reati commessi in occasione di elezioni politiche, di referendum statali, di elezioni degli organi rappresentativi delle regioni a statuto speciale e di referendum regionali, cosi` come non e` mai stato operante per le elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, mentre la deroga al diritto comune costituita dal detto divieto e` stata mantenuta per le elezioni degli organi rappresentativi dei comuni, delle province e delle regioni a statuto ordinario. Tale deroga non puo` trovare giustificazione ne` nella diversita` dei procedimenti elettivi, in quanto il principio democratico potrebbe se mai comportare, considerata la maggiore importanza da questo punto di vista delle elezioni politiche nazionali ed europee, una maggiore severita` proprio per la violazione delle norme penali previste per queste elezioni; ne` nel fatto che successivamente all'abrogazione dell'art. 113 d.P.R. n. 361 del 1957 sia stato elevato il limite massimo per fruire del beneficio, in quanto piu` l'istituto si dilata piu` appare grave la deroga al diritto comune divenuto ancor piu` benigno; ne` nelle norme che impongono il giudizio direttissimo con o senza l'arresto in flagranza, in quanto vigono numerose leggi speciali che impongono il giudizio direttissimo senza escludere l'applicabilita` della sospensione condizionale della pena. Va in ogni caso chiarito che la sospensione condizionale dell'esecuzione della condanna ha per oggetto solamente l'espiazione della pena inflitta e non si estende ne` influisce in ordine alle pene accessorie, onde la concessione del beneficio non tocca ne` l'interdizione dai pubblici uffici ne` la sospensione del diritto elettorale quando conseguono alla condanna per reati previsti dalle leggi sulle elezioni politiche o amministrative. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 102, ultimo comma, del t.u. per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, il quale dispone, per i reati elettorali previsti dal medesimo t.u., il divieto di applicare i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale. - cfr. Ss. nn. 48/1962, 45/1967, 26/1970, 174/1973; Ordd. nn. 8/1964, 85/1964, 21/1972, 23/1972.
Massima n. 9508
Vanno restituiti gli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza allorche` tale giudice abbia omesso di tener conto di una nuova disciplina che possa incidere sul giudizio, entrata in vigore prima dell'emanazione dell'ordinanza di rimessione. Nella specie era stato impugnato l'art. 93 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, riguardante la previsione di sanzioni in caso di sottoscrizione plurima di presentazione di candidature, sotto il profilo della mancata estensione alle elezioni amministrative delle nuove disposizioni concernenti le modalita` di presentazione delle liste dei candidati alle elezioni politiche ed, in particolare, l'eliminazione per talune di tali liste dell'onere di sottoscrizione da parte di elettori presentatori. Il giudice a quo non aveva pero` tenuto conto dell'art. 1, lett. b), d.l. 3 maggio 1976, n. 161, convertito con legge 14 maggio 1976, n. 240, che ha eliminato, anche per le elezioni amministrative, le sottoscrizioni per la presentazionw di liste in ipotesi corrispondenti. (Restituzione al giudice a quo, per una nuova valutazione della rilevanza, degli atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 93 t.u. per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 102 del testo unico approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli Organi delle Amministrazioni comunali);
b) ordina la restituzione degli atti al pretore di Cuneo per una nuova valutazione della rilevanza della questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 93 dello stesso testo unico.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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