Corte costituzionale

Sentenza n. 111/1980

Corte cost., sent. 16 luglio 1980, n. 111

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
111/1980
Data di deposito
16 luglio 1980
Data di decisione
10 luglio 1980
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino de Stefano
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:111

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1-bis, comma 1, decreto-legge n. 236 del 19 giugno 1974
  • legge n. 351 del 12 agosto 1974

Parametri

Massime

Massima n. 9832

Il legislatore ha razionalmente distinto due categorie di locatori: quelli che non avevano richiesto aumenti prima dell'entrata in vigore della legge (cosi` facendo presumere di stimare remunerativi i canoni stessi) e coloro i quali avevano operato maggiorazioni, riconoscendo solo in quest'ultimo caso la possibilita` di ridurre il canone all'importo di quello originario aumentato del dieci per cento. Si e` in tal modo posto rimedio al generalizzato incremento dei canoni e, attraverso il meccanismo correttivo descritto, si e` ristretto il divario tra i canoni stessi, in un ottica di perequazione e livellamento preordinata alla successiva istituzione dell'equo canone. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1 bis, comma primo, del d.l. 19 giugno 1974 n. 236, nel testo inserito dalla legge di conversione 12 agosto 1974 n. 351, disposizione qualificata in sentenza come applicabile a tutti i contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, prorogati o meno). - cfr. S.n. 3/1976; 33/1980.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 bis, comma primo, del d.l. 19 giugno 1974, n. 236 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degl'immobili urbani), nel testo inserito dalla legge di conversione 12 agosto 1974, n. 351, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza del 3 gennaio 1976 del pretore di Chiavenna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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