Corte costituzionale
Sentenza n. 111/1980
Corte cost., sent. 16 luglio 1980, n. 111
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 111/1980
- Data di deposito
- 16 luglio 1980
- Data di decisione
- 10 luglio 1980
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:111
Norme oggetto del giudizio
- art. 1-bis, comma 1, decreto-legge n. 236 del 19 giugno 1974
- legge n. 351 del 12 agosto 1974
Parametri
Massime
Massima n. 9832
Il legislatore ha razionalmente distinto due categorie di locatori: quelli che non avevano richiesto aumenti prima dell'entrata in vigore della legge (cosi` facendo presumere di stimare remunerativi i canoni stessi) e coloro i quali avevano operato maggiorazioni, riconoscendo solo in quest'ultimo caso la possibilita` di ridurre il canone all'importo di quello originario aumentato del dieci per cento. Si e` in tal modo posto rimedio al generalizzato incremento dei canoni e, attraverso il meccanismo correttivo descritto, si e` ristretto il divario tra i canoni stessi, in un ottica di perequazione e livellamento preordinata alla successiva istituzione dell'equo canone. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1 bis, comma primo, del d.l. 19 giugno 1974 n. 236, nel testo inserito dalla legge di conversione 12 agosto 1974 n. 351, disposizione qualificata in sentenza come applicabile a tutti i contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, prorogati o meno). - cfr. S.n. 3/1976; 33/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 bis, comma primo, del d.l. 19 giugno 1974, n. 236 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degl'immobili urbani), nel testo inserito dalla legge di conversione 12 agosto 1974, n. 351, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza del 3 gennaio 1976 del pretore di Chiavenna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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