Corte costituzionale
Sentenza n. 110/1980
Corte cost., sent. 16 luglio 1980, n. 110
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 110/1980
- Data di deposito
- 16 luglio 1980
- Data di decisione
- 10 luglio 1980
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:110
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge n. 841 del 22 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 9831
Se nella intenzione del legislatore di pervenire ad una "disciplina organica delle locazioni" agevolmente si colloca la proroga dei contratti di locazione in favore dei conduttori con reddito annuo fino a quattro milioni di lire, allo scopo di far coincidere il venir meno del vecchio regime con il subentrare della nuova disciplina, palesemente irrazionale, per converso, appare la limitazione della proroga stessa ai contratti gia` prorogati fino al 31 gennaio 1974 per effetto del precedente d.l. n. 426 del 1973, restandone esclusi quelli che, pur sussistendo i medesimi presupposti ed essendo egualmente in corso alla data di entrata in vigore del ripetuto decreto, nella proroga da questo ultimo concessa non erano rientrati unicamente perche` in scadenza dopo la data del 31 gennaio 1974. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 1, primo comma, della L. n. 841 del 22 dicembre 1973, nella parte in cui non assoggetta alla medesima proroga ivi prevista per i contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani gia` prorogati con d.l. n. 426 del 1973, i contratti aventi gli stessi requisiti ed egualmente in corso alla data di entrata in vigore di tale decreto, ma non prorogati per effetto di quest'ultimo provvedimento in ragione della loro scadenza successiva al 31 gennaio 1974.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 841 (proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani e degli immobili destinati ad uso di albergo, pensione e locanda), nella parte in cui non assoggetta alla medesima proroga ivi prevista per i contratti già prorogati con il decreto legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495, i contratti aventi gli stessi requisiti ed egualmente in corso alla data di entrata in vigore di tale decreto, ma non prorogati per suo effetto in ragione della loro scadenza successiva al 31 gennaio 1974.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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