Corte costituzionale
Ordinanza n. 160/1980
Corte cost., ord. 15 dicembre 1980, n. 160
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 160/1980
- Data di deposito
- 15 dicembre 1980
- Data di decisione
- 27 novembre 1980
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Brunetto Bucciarelli Ducci
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:160
Norme oggetto del giudizio
- art. 82, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 4, legge n. 253 del 23 maggio 1950
Parametri
Massime
Massima n. 14496
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - del combinato disposto degli artt. 82 della legge sull'equo canone 27 luglio 1978, n. 392, e 4 della legge 23 maggio 1950, n. 253, nella parte in cui continua ad escludere, nei contratti di locazione in corso al 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga (conduttori con reddito annuo superiore agli otto milioni), l'azione di cessazione della proroga stessa per urgente ed improrogabile necessita' del locatore, nonostante la protrazione legale della durata dei contratti per circa quattro anni (art. 65 legge n. 392/1978) e la conseguente preclusione, nei giudizi di convalida in corso, anche dell'azione di rilascio per finita locazione, dubitandosi che cio' realizzi una irrazionale discriminazione tra categorie di locatori, attribuendo una maggior tutela al proprietario proprio quando il conduttore sia meno abbiente. Nelle more del giudizio di costituzionalita' e' intervenuta la sentenza della Corte la quale ha dichiarato la illegittimita' del combinato disposto degli artt. 58, 59, n. 1, e 65 della citata legge n. 392 del 1978, "nella parte in cui esclude il diritto di recesso per necessita' del locatore dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga"; la prospettata questione, trattandosi nel caso di specie di procedimento in fase monitoria, involge il citato art. 65, che, per effetto del suo secondo comma, si applica appunto a quei contratti per i quali, alla data del 30 luglio 1978, sia in corso procedimento per convalida di licenza o di sfratto per finita locazione, secondo i limiti indicati da altra intervenuta decisione della Corte; si rende pertanto necessario restituire gli atti al giudice a quo affinche' accerti, alla stregua delle dette sopravvenute pronuncie della Corte, se la questione sollevata sia tuttora rilevante. - S. nn. 18 e 22/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Milano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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