Corte costituzionale

Sentenza n. 86/1979

Corte cost., sent. 26 luglio 1979, n. 86

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
86/1979
Data di deposito
26 luglio 1979
Data di decisione
12 luglio 1979
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio La Pergola
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1979:86

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 584 del 8 agosto 1977
  • art. 1, comma 3, legge n. 584 del 8 agosto 1977

Parametri

Massime

Massima n. 11351

Le regioni a statuto ordinario o speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano devono, nell'esercizio della loro competenza legislativa, rispettare gli obblighi derivanti dal Trattato istitutivo della C.E.E., resi operanti nell'ordinamento italiano. La l. 8 agosto 1977, n. 584, che detta norme sulle procedure di aggiudicazione degli appalti di opere pubbliche, e` stata emanata per dare applicazione ad una direttiva comunitaria, alla quale, pur non riproducendone puntualmente le prescrizioni, si e` adeguata. La legge medesima, mentre non preclude ad alcuna regione di regolare la materia dei lavori pubblici nella sfera della propria competenza legislativa, impone tuttavia a tutte le regioni a statuto ordinario o speciale, ed alle province autonome, il limite che risulta dal sostanziale contenuto della direttiva.

Massima n. 11352

Il limite dell'osservanza dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, posto dall'art. 117, comma primo, Cost., grava soltanto sulla competenza legislativa delle regioni a statuto ordinario nelle materie elencate nel secondo comma della suindicata disposizione. La competenza legislativa delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano non incontra un tal limite, ne` puo` esservi assoggettata dal legislatore ordinario. Pertanto e` incostituzionale l'art. 1, comma terzo, della l. 8 agosto 1977, n. 584, recante norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici alle direttive della C.E.E., nella parte in cui impone l'osservanza dei principi indicati nella legge anche alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano "ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost.".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, della legge 8 agosto 1977, n. 584 "Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti alle direttive della comunità economica europea", limitatamente alla parte in cui la disposizione censurata statuisce "ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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