Corte costituzionale
Sentenza n. 86/1979
Corte cost., sent. 26 luglio 1979, n. 86
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 86/1979
- Data di deposito
- 26 luglio 1979
- Data di decisione
- 12 luglio 1979
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1979:86
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 584 del 8 agosto 1977
- art. 1, comma 3, legge n. 584 del 8 agosto 1977
Parametri
Massime
Massima n. 11351
Le regioni a statuto ordinario o speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano devono, nell'esercizio della loro competenza legislativa, rispettare gli obblighi derivanti dal Trattato istitutivo della C.E.E., resi operanti nell'ordinamento italiano. La l. 8 agosto 1977, n. 584, che detta norme sulle procedure di aggiudicazione degli appalti di opere pubbliche, e` stata emanata per dare applicazione ad una direttiva comunitaria, alla quale, pur non riproducendone puntualmente le prescrizioni, si e` adeguata. La legge medesima, mentre non preclude ad alcuna regione di regolare la materia dei lavori pubblici nella sfera della propria competenza legislativa, impone tuttavia a tutte le regioni a statuto ordinario o speciale, ed alle province autonome, il limite che risulta dal sostanziale contenuto della direttiva.
Massima n. 11352
Il limite dell'osservanza dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, posto dall'art. 117, comma primo, Cost., grava soltanto sulla competenza legislativa delle regioni a statuto ordinario nelle materie elencate nel secondo comma della suindicata disposizione. La competenza legislativa delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano non incontra un tal limite, ne` puo` esservi assoggettata dal legislatore ordinario. Pertanto e` incostituzionale l'art. 1, comma terzo, della l. 8 agosto 1977, n. 584, recante norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici alle direttive della C.E.E., nella parte in cui impone l'osservanza dei principi indicati nella legge anche alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano "ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost.".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, della legge 8 agosto 1977, n. 584 "Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti alle direttive della comunità economica europea", limitatamente alla parte in cui la disposizione censurata statuisce "ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze