Corte costituzionale

Sentenza n. 76/1979

Corte cost., sent. 16 luglio 1979, n. 76

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
76/1979
Data di deposito
16 luglio 1979
Data di decisione
11 luglio 1979
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leopoldo Elia
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1979:76

Norme oggetto del giudizio

  • art. 84, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
  • art. 12, legge n. 12 del 15 febbraio 1946
  • art. 1, legge n. 132 del 14 marzo 1961

Parametri

Massime

Massima n. 9924

La disciplina delle pensioni liquidate in base alle norme dell'ex regime austro-ungarico era stata sempre ispirata, in tema di individuazione dei soggetti beneficiari della pensione di riversibilita`, ad un criterio di puntuale parallelismo con la normativa pensionistica per gli impiegati civili, in ragione della prevalenza di elementi di omogeneita` delle situazioni considerate. Tale parallelismo e` venuto meno con l'art. 1 della l. 14 marzo 1961, n.132 che, nell'estendere le norme sulla riversibilita` delle pensioni contenute nella l. 15 febbraio 1958 n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati gia` appartenenti all'amministrazione austro-ungarica, (o all'ex Stato libero di Fiume), non si e` uniformato al disposto dell'art. 12 della predetta legge n. 46 - successivamente trasfuso nell'art. 84 del T.U. 29 dicembre 1973, n. 1092 - omettendo di prevedere l'attribuzione del trattamento pensionistico ai collaterali venutisi a trovare nelle condizioni ivi previste (inabili a proficuo lavoro, o in eta` superiore ai 60 anni, nullatenenti a carico dell'impiegato deceduto senz'altri aventi diritto alla riversibilita`, fra cui vanno ora annoverati pure i genitori). Poiche` entrambe le categorie di collaterali traggono titolo al trattamento di pensione dalla circostanza che il dante causa fruisse di una pensione a carico del bilancio statale, l'esclusione dei primi determina una ingiustificata disparita` di trattamento. (Illegittimita` costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost, del citato art. 1 l. 132 del 1961 nella parte in cui non prevede l'attribuzione del trattamento pensionistico ai collaterali di titolari di pensioni dirette liquidate dall'ex regime austro-ungarico venutisi a trovare nelle condizioni di cui al citato art. 84 T.U.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 marzo 1961, n. 132 (estensione delle norme sulla riversibilità delle pensioni contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati già appartenenti all'Amministrazione austro-ungarica o all'ex Stato libero di Fiume) nella parte in cui non prevede l'attribuzione del trattamento pensionistico ai collaterali venuti a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 84 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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