Corte costituzionale
Sentenza n. 76/1979
Corte cost., sent. 16 luglio 1979, n. 76
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 76/1979
- Data di deposito
- 16 luglio 1979
- Data di decisione
- 11 luglio 1979
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leopoldo Elia
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1979:76
Norme oggetto del giudizio
- art. 84, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
- art. 12, legge n. 12 del 15 febbraio 1946
- art. 1, legge n. 132 del 14 marzo 1961
Parametri
Massime
Massima n. 9924
La disciplina delle pensioni liquidate in base alle norme dell'ex regime austro-ungarico era stata sempre ispirata, in tema di individuazione dei soggetti beneficiari della pensione di riversibilita`, ad un criterio di puntuale parallelismo con la normativa pensionistica per gli impiegati civili, in ragione della prevalenza di elementi di omogeneita` delle situazioni considerate. Tale parallelismo e` venuto meno con l'art. 1 della l. 14 marzo 1961, n.132 che, nell'estendere le norme sulla riversibilita` delle pensioni contenute nella l. 15 febbraio 1958 n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati gia` appartenenti all'amministrazione austro-ungarica, (o all'ex Stato libero di Fiume), non si e` uniformato al disposto dell'art. 12 della predetta legge n. 46 - successivamente trasfuso nell'art. 84 del T.U. 29 dicembre 1973, n. 1092 - omettendo di prevedere l'attribuzione del trattamento pensionistico ai collaterali venutisi a trovare nelle condizioni ivi previste (inabili a proficuo lavoro, o in eta` superiore ai 60 anni, nullatenenti a carico dell'impiegato deceduto senz'altri aventi diritto alla riversibilita`, fra cui vanno ora annoverati pure i genitori). Poiche` entrambe le categorie di collaterali traggono titolo al trattamento di pensione dalla circostanza che il dante causa fruisse di una pensione a carico del bilancio statale, l'esclusione dei primi determina una ingiustificata disparita` di trattamento. (Illegittimita` costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost, del citato art. 1 l. 132 del 1961 nella parte in cui non prevede l'attribuzione del trattamento pensionistico ai collaterali di titolari di pensioni dirette liquidate dall'ex regime austro-ungarico venutisi a trovare nelle condizioni di cui al citato art. 84 T.U.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 marzo 1961, n. 132 (estensione delle norme sulla riversibilità delle pensioni contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati già appartenenti all'Amministrazione austro-ungarica o all'ex Stato libero di Fiume) nella parte in cui non prevede l'attribuzione del trattamento pensionistico ai collaterali venuti a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 84 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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