Corte costituzionale
Sentenza n. 73/1979
Corte cost., sent. 16 luglio 1979, n. 73
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 73/1979
- Data di deposito
- 16 luglio 1979
- Data di decisione
- 11 luglio 1979
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1979:73
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 2, legge n. 46 del 15 febbraio 1958
- regio decreto legge n. 680 del 3 marzo 1938
Parametri
Massime
Massima n. 9922
Il principio di uguaglianza non impone necessariamente che situazioni analoghe debbano essere sempre sottoposte ad un identico trattamento normativo, dovendosi ritenere che rientri nell'ambito della discrezionalita` legislativa di dettare anche normative diverse, purche` non irragionevolmente discriminatorie. Non e` percio` fondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 7, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, nella parte in cui dispone che, ai fini del trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato, possono essere riscattati i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi universitari "con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico d'iscrizione", mentre a norma dell'art. 69 del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, per i dipendenti degli enti locali la durata legale dei corsi universitari si calcola risalendo alla data del conferimento della laurea. (Nella specie, la Corte ha osservato che entrambi i criteri di calcolo sono ragionevoli ed idonei a risultare, nella concreta applicazione, piu` o meno favorevoli a seconda dell'epoca in cui il dipendente abbia prestato altri servizi computabili ai fini del trattamento di quiescenza e compiuto i propri studi universitari). - cfr. S. n. 209/1975.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (contenente "Norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato"), sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze