Corte costituzionale

Sentenza n. 73/1979

Corte cost., sent. 16 luglio 1979, n. 73

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
73/1979
Data di deposito
16 luglio 1979
Data di decisione
11 luglio 1979
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1979:73

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 2, legge n. 46 del 15 febbraio 1958
  • regio decreto legge n. 680 del 3 marzo 1938

Parametri

Massime

Massima n. 9922

Il principio di uguaglianza non impone necessariamente che situazioni analoghe debbano essere sempre sottoposte ad un identico trattamento normativo, dovendosi ritenere che rientri nell'ambito della discrezionalita` legislativa di dettare anche normative diverse, purche` non irragionevolmente discriminatorie. Non e` percio` fondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 7, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, nella parte in cui dispone che, ai fini del trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato, possono essere riscattati i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi universitari "con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico d'iscrizione", mentre a norma dell'art. 69 del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, per i dipendenti degli enti locali la durata legale dei corsi universitari si calcola risalendo alla data del conferimento della laurea. (Nella specie, la Corte ha osservato che entrambi i criteri di calcolo sono ragionevoli ed idonei a risultare, nella concreta applicazione, piu` o meno favorevoli a seconda dell'epoca in cui il dipendente abbia prestato altri servizi computabili ai fini del trattamento di quiescenza e compiuto i propri studi universitari). - cfr. S. n. 209/1975.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (contenente "Norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato"), sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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