Corte costituzionale

Sentenza n. 57/1979

Corte cost., sent. 4 luglio 1979, n. 57

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
57/1979
Data di deposito
4 luglio 1979
Data di decisione
15 giugno 1979
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1979:57

Norme oggetto del giudizio

  • comma 1, 314/12, codice civile
  • art. 82, ultimo co., codice di procedura civile
  • art. 29, regio decreto n. 3282 del 30 dicembre 1923
  • art. 25, regio decreto n. 3282 del 30 dicembre 1923
  • art. 9, regio decreto n. 1579 del 20 settembre 1934

Parametri

Massime

Massima n. 10011

Il termine di trenta giorni per proporre opposizione alla dichiarazione di adottabilita` del minore, pronunciata dal Tribunale per i minorenni, e` ragionevole e congruo, sia sotto un profilo generale, sia con riferimento al particolare interesse tutelato: cio` vale anche per i non abbienti in quanto l'ammissione al gratuito patrocinio consiste in una procedura particolarmente semplificata, espletabile in pochissimi giorni. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 314/12, primo comma, cod. civ., in relazione agli artt. 82, ultimo comma, c.p.c., 25 e 29 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 e 9 r.d. 20 settembre 1934 n. 1579).

Massima n. 15800

Il diritto di agire in giudizio e di difendersi deve essere disciplinato dalla legge in modo da garantirne l'effettivita` con conseguente illegittimita` costituzionale di termini tanto brevi da vanificare l'esercizio o da renderlo estremamente difficile; la congruita` di un termine va tuttavia valutata sia in rapporto alla funzione ad esso assegnata nel sistema dell'ordinamento giuridico, sia in relazione all'interesse del soggetto che ha l'onere di rispettarlo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314/12, primo comma, cod. civ. - in relazione agli artt. 82, ultimo comma, cod. proc. civ., 25 e 29 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, e 9 r.d. 20 settembre 1934, n. 1579 - sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con le ordinanze, in epigrafe indicate, della Corte di appello di Roma, Sezione minorenni, e del tribunale per i minorenni di Trieste.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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